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LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 866 CO. 1, 867 CO. 3 E 923 CO. 1,
LETT. I) DEL D.LGS. 66/2010 (CODICE ORDINAMENTO MILITARE)
L’esplicita previsione che la cessazione dal servizio avviene «senza giudizio disciplina-
re» (art. 866, comma 1) e con decorrenza dal «passaggio in giudicato» della sentenza
penale di condanna (art. 867, comma 3) attesta inequivocabilmente il carattere auto-
matico della misura destitutoria.
6.2. La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare l’illegittimità costituzio-
nale dell’automatica destituzione da un pubblico impiego a seguito di sentenza penale,
senza la mediazione del procedimento disciplinare.
Questa Corte ha, infatti, chiarito che la sanzione disciplinare va graduata, di regola,
nell’ambito dell’autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporziona-
lità e adeguatezza al caso concreto, e non può pertanto costituire l’effetto automatico
e incondizionato di una condanna penale (sentenze n. 234 del 2015, n. 2 del 1999, n.
363 del 1996, n. 220 del 1995, n. 197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 158 del 1990, n. 971
del 1988 e n. 270 del 1986), neppure quando si tratti di rapporto di servizio del perso-
nale militare (ad esempio, sentenze n. 363 del 1996 e n. 126 del 1995).
Solo eccezionalmente l’automatismo potrebbe essere giustificato: segnatamente
quando la fattispecie penale abbia contenuto tale da essere radicalmente incompatibi-
le con il rapporto di impiego o di servizio, come ad esempio quella sanzionata anche
con la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 28, secondo
comma, cod. pen. (sentenze n. 286 del 1999 e n. 363 del 1996) o dell’estinzione del
rapporto di impiego ex art. 32-quinquies cod. pen.
Queste ragioni di incompatibilità assoluta con la prosecuzione del rapporto di impiego
- che giustifica l’automatismo destitutorio non come sanzione disciplinare, ma come
effetto indiretto della pena già definitivamente inflitta - non sussiste in relazione all’in-
terdizione temporanea dai pubblici uffici ex art. 28, terzo comma, cod. pen., connotata
per definizione da un carattere provvisorio e, quindi, tale da non escludere la prosecu-
zione del rapporto momentaneamente interrotto.
Da qui l’intrinseca irrazionalità della disciplina censurata che collega automaticamente
- senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale sulla proporzionale graduazione
della sanzione disciplinare nel caso concreto - una grave conseguenza irreversibile ad
una misura temporanea che, di per sé, non la implica necessariamente.
6.3. Né si versa, nella specie, in un caso in cui l’automatismo destitutorio si giustifica
in vista della necessità di tutelare la collettività dalla pericolosità sociale del condanna-
to, quale già accertata nel procedimento penale.
Vero è che questa Corte, in nome di tale esigenza di protezione della collettività, ha
ritenuto non illegittima la previsione - contenuta nell’art. 8, comma 1, lettera c), del
d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale
dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedi-
menti) - dell’automatica cessazione dal servizio del personale appartenente all’ammi-
nistrazione di pubblica sicurezza a cui, in sede penale, sia stata applicata una misura
di sicurezza personale (così, ad esempio, nella sentenza n. 112 del 2014).
È altresì vero, però, che la misura di sicurezza ha come presupposto necessario della
sua applicazione l’accertamento in concreto della pericolosità sociale della persona
che vi è soggetta. Sicché la Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore
di prevedere una presunzione assoluta di incompatibilità con il rapporto di servizio
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