Page 168 - Rassegna 2017-1_4
P. 168
CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
Le considerazioni appena svolte, inquadrate in una prospettiva speculare,
consentono di fare un ulteriore passo in avanti nel discorso e di affermare, pur
se ciò può apparire del tutto ovvio, che non commette il reato di disobbedienza
il militare che contravviene a disposizioni di carattere generale, salvo che a que-
ste non si sovrapponga un preciso ordine nell’ambito di un rapporto di sovra-
ordinazione gerarchica. È possibile adesso andare al cuore della questione che
qui si intende brevemente affrontare.
Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale Militare di Roma, nel-
l’ambito di un procedimento che riguardava anche altra contestazione, aveva
escluso il reato di disobbedienza a carico di un soggetto che aveva posto in esse-
re una certa condotta nonostante il divieto opposto dal superiore. L’elemento
che aveva indotto il G.U.P. a non ravvisare l’esistenza di un vero e proprio ordine
erano state le dichiarazioni rilasciate dal superiore stesso dalle quali emergeva
che il divieto, in realtà, era consistito in una mancata autorizzazione.
La Suprema Corte, raccogliendo l’assist offerto dal caso alquanto originale
(che nell’economia del presente discorso non è necessario ricostruire con ulte-
riori dettagli), nella parte argomentativa della decisione svolge alcune osserva-
zioni che potrebbero apparire (ma non lo sono) disallineate rispetto agli arresti
sopra riportati. Il passaggio motivazionale è il seguente: «… la “mancata auto-
rizzazione”, nella logica che caratterizza il rapporto gerarchico e militare -
improntato a rigore formale, in funzione della tutela del grado e della respon-
sabilità ad esso connessa, per le decisioni relative, anche al fine di assicurare il
regolare svolgimento delle servizio e delle attività militari - equivale al divieto
del comportamento non autorizzato».
I giudici di legittimità dicono, in altri termini, che il dovere di obbedienza
penalmente tutelato può venire in luce anche in forma mediata, ossia come
divieto di tenere una certa condotta se non previa autorizzazione.
Alla luce di una siffatta affermazione di principio, potrebbe ritenersi che
qualsiasi condotta posta in essere senza la prescritta autorizzazione configuri il
reato di disobbedienza. In realtà non è così o, almeno, non sempre.
Nel caso di specie i giudici di legittimità non si sono posti il problema né
della fonte né dell’esistenza stessa dell’obbligo della previa autorizzazione, ossia
se vi fosse in tal senso una disposizione e di quale tipo.
166

