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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE

      In questo scenario viene a collocarsi il reato di disobbedienza di cui all’art.
173 del Codice Penale Militare di Pace.

      La sentenza in commento offre lo spunto per una riflessione su alcuni
peculiari aspetti relativi alle caratteristiche formali e sostanziali che deve posse-
dere l’ordine gerarchico per essere preso in considerazione quale oggetto di
tutela da parte del diritto penale militare.

      Molto schematicamente e in via preliminare si può ritenere ormai acquisi-
to quanto segue.

      È noto che l’ordine deve provenire da un soggetto che si trovi in una posi-
zione di sovraordinazione gerarchica o per il grado rivestito o perché portatore
di una funzione di comando.

      Può essere intimato in qualsiasi forma, anche per interposta persona, ma
deve in ogni caso essere oggettivamente tale da non ingenerare dubbi in ordine
alle modalità e ai tempi della sua esecuzione.

      È pacifico, ancora, che il contenuto dell’ordine può essere estremamente
variabile e può prevedere l’imposizione di obblighi sia in termini positivi che
negativi, ossia di tenere o di non tenere un determinato comportamento.

      Poste queste scontate premesse, proviamo ad avvicinarci ulteriormente
allo specifico tema evocato dalla sentenza in commento, chiedendoci cosa acca-
de quando questi obblighi sono già esistenti, in quanto previsti in via generale
dall’ordinamento in forza di specifiche disposizioni normative.

      La risposta non è univoca e richiede alcuni distinguo, potendosi verificare
situazioni, tra loro apparentemente simili, che però conducono a risultati del
tutto opposti. In primo luogo occorre valutare il caso in cui l’atto di disobbe-
dienza costituisce l’estrinsecazione di una condotta antidoverosa inquadrabile
nell’ambito di una fattispecie più ampia di reato, per cui la violazione è di fatto
già sanzionata penalmente.

      In proposito la giurisprudenza (ancora attuale nonostante lontana nel
tempo) ha affermato che l’ordine intimante un comportamento già imposto
dalla norma penale è da questa assorbito, perché esso nulla può aggiungere alla
piena imperatività della legge (Cass. 13 dicembre 1991, Sassola; in Scandurra “Il
diritto penale militare”, I, 206, 20 - Giuffrè, 1993).

      Si prendano come esempi il militare che rifiuta, omette o ritarda di obbe-

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