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GLI ACCORDI DI GESTAZIONE SOSTITUTIVA (PER CONTO DI ALTRI).
QUESTIONI DI LIBERTÀ, MA NON SOLO
titolo gratuito? Quelle che chiamano in causa l’interesse del bambino che nascerà
possono essere considerate, almeno in parte, un ampliamento delle obiezioni tradi-
zionalmente rivolte alla fecondazione eterologa, dal momento che la pratica prevede
quasi sempre l’utilizzazione di gameti che provengono da almeno una persona (spes-
so due) diversa da quelle che lo cresceranno. Non è bene, secondo coloro che si
oppongono a questa tecnica, programmare la nascita di un individuo nell’alternativa
fra la scelta di tenerlo poi all’oscuro sul modo in cui è venuto al mondo e quella di
dare per scontato che non ci saranno contraccolpi negativi quando lo saprà e si dovrà
confrontare con la frammentazione delle figure che sono all’origine della sua vita: la
separazione di genitorialità biologica e sociale è un fattore di potenziale disagio, fosse
solo per ragioni culturali che si considerano retaggio di un passato da superare.
Per quanto riguarda l’Italia, la Corte Costituzionale ha però affrontato e
“chiuso” il problema con la sentenza 162/2014: il divieto di fecondazione ete-
rologa, previsto dalla legge n. 40 del 2004, viene considerato «una lesione della
libertà fondamentale della coppia […] di formare una famiglia con dei figli,
senza che la sua assolutezza sia giustificata dalle esigenze di tutela del nato, le
quali, in virtù di quanto sopra rilevato in ordine ad alcuni dei più importanti
profili della situazione giuridica dello stesso, già desumibile dalle norme vigenti,
devono ritenersi congruamente garantite»(24).
Va ribadito, tuttavia, che non è il riferimento alla fecondazione eterologa
a caratterizzare in modo essenziale la gestazione sostitutiva, che come ho già
ricordato è compatibile in alcuni casi con il mantenimento della continuità fra
genitorialità genetica e sociale. Così come restano applicabili anche ad altre pra-
tiche gli argomenti che si confrontano intorno alla trasformazione del desiderio
di genitorialità in diritto e in diritto fondamentale, che in quanto tale giustifiche-
rebbe il ricorso a tutte le tecniche rese disponibili dal progresso scientifico.
(24) - Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza 162/2014, 13. Disponibile su: http://www.cortecostituziona-
le.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=162, Consultato il 14 marzo 2017. La
Corte richiama fra l’altro, sul tema del diritto all’identità genetica, le normative più recenti che, in
tema di adozione, hanno infranto «il dogma della segretezza dell’identità dei genitori biologici quale
garanzia insuperabile della coesione della famiglia adottiva», nonché la sentenza n. 278 del 2013,
con la quale aveva rimosso la «irreversibilità del segreto» nel caso della madre che abbia dichiarato
alla nascita di non voler essere nominata, «invitando il legislatore ad introdurre apposite disposi-
zioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta compiuta dalla madre natu-
rale e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato» (ivi, 12).
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