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APPROFONDIMENTI GIURIDICI

      Resta però lo spessore fortemente simbolico, oltre che biologico e psichi-
co, del legame fra genitorialità, maternità e gravidanza, che si dispiega tempo-
ralmente nella continuità fra il tempo dell’attesa e quello dell’accoglienza e della
cura del nuovo essere umano che viene al mondo.

      Uno spessore che crea in molti un argine di resistenza alla normalizzazione
dell’idea di intenzionare una nuova vita e un progetto di genitorialità nel corpo di
una persona estranea a quel progetto e alla relazione (nel caso delle coppie) che
lo sostiene. Cosa ben diversa dalla scelta di accogliere un bambino che le circo-
stanze hanno privato della possibilità di crescere in una famiglia (l’adozione).

      La sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo
di Strasburgo ha accolto di fatto la tesi che tale intenzione può non bastare.

      La decisione è stata infatti motivata anche con riferimento alla mancanza
di un legame genetico/biologico (il padre aveva fornito in effetti il suo seme alla
clinica russa, che aveva però utilizzato erroneamente quello di un’altra persona)
e questo legame continua evidentemente a “pesare”(18), pure a fronte del sempre
più ampio riconoscimento del primato della dimensione affettiva, biografica e
sociale della genitorialità.

      Anche la Corte di Cassazione, discutendo il caso di due donne sposate in
Spagna, una delle quali aveva donato gli ovuli necessari per il concepimento
mediante procreazione medicalmente assistita all’altra, che aveva poi portato
avanti la gravidanza e partorito, aveva negato nel 2016 che questa fattispecie
fosse assimilabile a quella del caso di maternità surrogata di cui alla sentenza n.
24001 del 2014 della stessa Corte, richiamata in quella della Grande Camera
della CEDU, proprio perché, «in quel caso, non esisteva alcun legame biologico

(18) - Come riconoscono peraltro esplicitamente, sebbene con una preoccupazione del tutto diversa
       e guardando al possibile legame fra la gestante sostitutiva e il nascituro, alcuni fra i sostenitori
       della legittimazione della pratica. Il 3 marzo 2016 l’Associazione Luca Coscioni ha presentato
       una proposta di legge sulla gestazione per altri in Italia che prevede, all’articolo 2, il divieto, in
       ogni caso, di utilizzare un ovocita che provenga dalla donna che porterà a termine la gestazio-
       ne. La spiegazione di questo divieto è fornita nella relazione introduttiva: «Il fine ultimo di tale
       norma è proprio quello di evitare coinvolgimenti tra il minore e la gestante, tali da far sorgere
       eventuali future rivendicazioni aventi per oggetto i suoi diritti genitoriali». Cfr. ASSOCIAZIONE
       LUCA COSCIONI, Proposta di legge sulla gestazione per altri in Italia. Disponibile su:
       http://www.associazionelucacoscioni.it/sites/default/files/documenti/Stesura%20GPA%2
       0con%20relazione.pdf. Consultato il 14 marzo 2017.

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