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APPROFONDIMENTI GIURIDICI
Qualunque sia il grado di idealismo che può aver animato le parti implicate, è il
movente del profitto a prevalere nella transazione, a compenetrarla e in ultima
analisi a dominarla»(13).
A distanza di trent’anni, non si può che constatare come gli argomenti pro
e contro, per quanto ampliati, affinati e adeguati alla complessità delle variabili
connesse alle procedure di fecondazione in vitro, siano rimasti nella sostanza gli
stessi.
Quella di sfruttamento e libertà, in particolare, è un’alternativa che taglia
in profondità la stessa cultura femminista. Da una parte le voci che considerano
questa pratica come uno strumento di liberazione, assumendo fino in fondo la
sfida a superare gli stereotipi che inchiodano la donna ad una sfera di intimità
privata di sottomissione e le «barriere psicologiche del patriarcato tramite la
consapevolezza di essere soggetti e protagonisti della propria attività sessuale e
riproduttiva»(14).
Dall’altra le posizioni di netto rifiuto, recentemente riassunte nella Carta
per l’abolizione universale della maternità surrogata, lanciata il 2 febbraio 2016
in un incontro ospitato presso la sede dell’Assemblea nazionale francese: «
Questo sistema ha bisogno di donne come mezzi di produzione in modo che
la gravidanza e il parto diventino delle procedure funzionali, dotate di un valore
d’uso e di un valore di scambio, e si iscrivano nella cornice della globalizzazione
dei mercati che hanno per oggetto il corpo umano. Se nessuna legge lo proteg-
ge, il corpo delle donne è richiesto in quanto risorsa a vantaggio dell’industria
(13) - Cfr. M. SANDEL, Giustizia. Il nostro bene comune, Milano, Feltrinelli, 2010, pagg. 107-111. Le
citazioni fra virgolette sono estratte da Sandel dal testo del dispositivo della sentenza, steso
dal presidente della Corte Robert Wilentz. Anche Carmel Shalev, in una prospettiva molto
lontana da quella di Sandel, propone il caso di “Baby M” all’inizio del suo libro Nascere per
contratto, evidenziando tuttavia come la Corte Suprema del New Jersey avesse concluso
«disconoscendo l’accordo di surrogazione nel caso di specie, ma ammettendone in linea
generale la legittimità nel caso di una libera scelta della madre surrogata, non indotta dalla
promessa di denaro e comunque revocabile con riguardo ai diritti parentali» (C. SHALEV,
Nascere per contratto, Milano, Giuffrè, 1992, pag. 12).
(14) - C. SHALEV, op. cit., pag. 157. La proposta di uno schema contrattuale e l’idea di un libero
mercato della procreazione devono comunque tenere conto del rischio di mercificazione:
«Lo spettro che può apparire è quello di una società completamente atomizzata nella quale
tutti i servizi vengono forniti seguendo rapporti patrimoniali egoistici dai quali non traspira-
no più quei valori che sino ad oggi hanno nutrito le generazioni» (ivi, pag. 158).
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