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APPROFONDIMENTI GIURIDICI
Non c’è uno dei genitori “intenzionali” a portare avanti la gravidanza, ma
appunto un’altra persona. Si può dire che ciò consente loro di soddisfare un
desiderio di genitorialità e che in questo senso sono aiutati, ma appare riduttivo
considerare come semplice sostegno, supporto il ruolo di colei che, con il suo
corpo e solo con il suo corpo, consentirà ad un essere umano di venire al
mondo. E la sostituzione può essere detta in molti modi. Il verbo surrogare
significa esattamente «sostituire una persona o una cosa a un’altra con funzioni
e usi corrispondenti o analoghi».
Può essere in agguato, tuttavia, lo scivolamento verso la semantica del sur-
rogato, cioè del «prodotto o sostanza che surroga, in quanto ha caratteristiche
e proprietà analoghe, un altro prodotto o un’altra sostanza, rispetto ai quali è
spesso inferiore di qualità ma meno costoso e di più facile approvvigionamen-
to»(7).
E anche in questo modo potrebbe allungarsi sulla pratica l’ombra della mer-
cificazione e di un pregiudizio negativo. L’idea di gestazione per altri, che appare
più neutrale, può comunque orientare più facilmente ad una interpretazione in
senso altruistico, mentre è bene che non venga elusa una delle ragioni fondamen-
tali che rendono questa pratica così controversa: c’è un desiderio di genitorialità
che si realizza grazie al e dunque per mezzo del corpo di altri e all’origine di questi
accordi (che hanno spesso la forma di veri e propri contratti(8)) ci sono l’intenzio-
ne e un progetto di vita che non appartengono alla donna che porterà il bambino
nel suo grembo.
(7) - Cfr. rispettivamente le voci “surrogare” e “surrogato”, in http://www.treccani.it/vocabola-
rio/. Consultato l’11 marzo 2017. Corsivo mio.
(8) - Assumendo di conseguenza immediatamente «forza di legge fra le parti» (art. 1372 del Codice
Civile). È vero che, ai sensi dell’art.1173 del Codice, il contratto (tipico o atipico) non è l’unico
atto idoneo a produrre obbligazioni e questo potrebbe almeno sfumare la differenza fra i due
termini, ma l’art. 1774 indica chiaramente che «la prestazione che forma oggetto dell’obbliga-
zione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse,
anche non patrimoniale, del creditore». Si torna così, secondo alcuni, al nodo della possibilità
di considerare questi accordi appunto secondo il registro della valutazione economica. A
seconda che il riferimento sia al godimento della cosa, alla prestazione di un servizio o alla
custodia ciò potrebbe portare a immaginare «il grembo di una donna come res locata o come
sede di opificio o come luogo di deposito» (A. LA TORRE, Ego e Alter nel diritto delle persone,
Milano, Giuffrè, 2011, pag. 187. Per La Torre si dovrebbe parlare semplicemente di una rela-
zione sociale di fatto).
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