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APPROFONDIMENTI GIURIDICI
nazione artificiale (che consente ovviamente di utilizzare anche lo sperma di un
donatore esterno alla coppia che crescerà poi il figlio), ma anche separando il
ruolo della madre genetica da quello della madre gestazionale e cioè fecondan-
do un ovulo messo a disposizione da una donna diversa da quest’ultima. In que-
sto caso nulla esclude che si tratti di colei che sarà anche la madre “sociale”, per
esempio in presenza di ovaie perfettamente funzionanti senza che vi sia però la
possibilità di portare avanti una gravidanza, ma anche, in linea di principio,
quando ci sono altre ragioni e scelte di vita che la spingono a decidere di cercare
un’altra persona che “porti” in grembo per lei il figlio che verrà.
I nove mesi della gravidanza diventano così una sorta di “ponte” che assi-
cura la continuità fra genitorialità genetica e sociale. È accettabile una tale fram-
mentazione della genitorialità, anche in vista dell’interesse del bambino che
nascerà? Si può garantire la libertà sostanziale di tutte le parti coinvolte o questo
va già considerato un serio motivo di perplessità sulla legittimità della pratica?
Quali sono i diritti e doveri che la legge deve fissare? In che modo assicurare il
rispetto di un divieto, in presenza di scelte già molto differenziate operate dal
legislatore nei diversi paesi? La risposta a queste domande dovrebbe partire da
alcune premesse, implicite in quanto già detto.
1. Sono pochi, probabilmente, i casi in cui la scelta delle parole per definire
la cosa è altrettanto importante e contribuisce in modo decisivo a orientare la
stessa valutazione e non semplicemente la descrizione di una pratica. Si parla di
maternità, di gestazione (o gravidanza), ma anche di utero e in particolare di
“utero in affitto”.
Quest’ultima espressione trasmette immediatamente il messaggio che ciò
che si realizza è la mercificazione di una parte del corpo umano, che è quella
dalla quale dipende necessariamente l’origine della vita e si carica di conseguen-
za di significati fondamentali anche dal punto di vista simbolico. Sotto il profilo
normativo si punta in questo modo, più o meno esplicitamente e senza consi-
derare la possibilità che tale disponibilità sia offerta a titolo gratuito, ad evocare
il divieto di fare appunto del corpo umano e delle sue parti una «fonte di pro-
fitto», fissato all’articolo 21 della Convenzione di Oviedo e all’articolo 3 della
Carta di Nizza.
La descrizione, insomma, è già un giudizio, che si carica spesso di toni
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