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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Il decreto legge prevede, inoltre, che i Prefetti, d’intesa con i Comuni, pro-
muovano ogni iniziativa utile a favorire l’impiego dei richiedenti protezione
internazionale, su base volontaria e gratuita, nello svolgimento di attività con
finalità di carattere sociale in favore delle collettività locali, al fine di favorirne
l’integrazione nel tessuto sociale della località in cui sono ospitati. I Comuni
potranno predisporre a questo scopo progetti da finanziare con risorse europee
destinate al settore dell’immigrazione e dell’asilo.
Sono introdotte misure per l’accelerazione delle procedure di identifica-
zione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi terzi non
appartenenti all’Unione europea, nonché per il contrasto dell’immigrazione ille-
gale e del traffico di migranti. A tal fine, saranno individuati i centri, tra quelli
destinati alla prima accoglienza, ove allocare i flussi di migranti per le esigenze
di soccorso e prima accoglienza, nei quali viene effettuato un primo screening
sanitario e sono avviate le procedure di identificazione, assicurando l’informa-
zione sulla procedura internazionale, sul programma di ricollocazione all’inter-
no di altri Stati membri dell’Unione europea, nonché sulla possibilità del ricorso
al rimpatrio volontario assistito. Nei medesimi centri sono effettuate le opera-
zioni di “foto segnalamento”, rilevamento delle impronte digitali e registrazione
obbligatoria per gli Stati membri dell’Unione europea.
Sono, infine, introdotte disposizioni finalizzate a garantire l’effettività dei
provvedimenti di espulsione e il potenziamento della rete dei centri di identifica-
zione ed espulsione, ridenominati centri di permanenza per il rimpatrio, in modo
da garantirne una distribuzione omogenea sul territorio nazionale. La dislocazio-
ne delle nuove strutture avverrà, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, pri-
vilegiando siti e aree che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano
presenti strutture pubbliche che possano essere riconvertite allo scopo.
“Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in
particolare per motivi umanitari e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiun-
gimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esa-
minare una domanda di protezione internazionale presentata in quello o in un
altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua competenza secondo i cri-
teri vincolanti stabiliti nel presente regolamento”.
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