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LA POLITICA IN TEMA DI MIGRAZIONE NELLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
Al contrario - ha evidenziato la Corte - non si può escludere che (altre)
considerazioni legate al rischio reale e verificato di trattamenti inumani e degra-
danti ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea possano, come in questo caso, avere conseguenze sul trasferimento di
un richiedente asilo in particolare (par. 92). Una tale lettura delle disposizioni
del Regolamento sarebbe inconciliabile con il carattere dell’Articolo 4 della
Carta, che proibisce trattamenti inumani e degradanti in tutte le loro forme (par.
94). Il rispetto dell’articolo 4 della Carta (e dell’art. 3 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo) ha importanza fondamentale e carattere assolu-
to, strettamente legato alla dignità umana (par. 59). Nel momento in cui il tra-
sferimento in sé possa tradursi in un trattamento inumano o degradante per via
della situazione eccezionale del richiedente, soltanto lo Stato che procede al tra-
sferimento sarebbe responsabile della violazione del diritto fondamentale (par.
73 e 95). Deve trattarsi di un rischio grave e verificato di un deterioramento
significativo e irrimediabile della situazione dell’interessato (par. 96). A tempe-
ramento di questo principio - e come peraltro richiesto da parte italiana - la
Corte ha chiarito che spetta al giudice nazionale del merito accertare se queste
condizioni ricorrano nel caso specifico, anche alla luce delle garanzie in tema di
rispetto della salute consentite da altre disposizioni applicabili (lasciando inten-
dere, in chiusura, che nel caso di specie esse non ricorrerebbero).
Va sottolineato che la Corte ha aperto una breccia nella rigidità del
Regolamento di Dublino, valorizzando l’esigenza che il Regolamento stesso
vada letto alla luce del rispetto dei diritti fondamentali (e quindi, implicitamente,
cominciando a riconoscere l’esistenza di una lacuna nella sua formulazione let-
terale). Appare, dunque, particolarmente significativa sia per l’interpretazione
innovativa dell’articolo 17 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio 26 giugno 2013(1), n. 604/20131, sia, più in generale, per la ricostru-
zione dei rapporti tra le regole poste a tutela dei diritti fondamentali e il sistema
Dublino III.
(1) - “Uno Stato membro dovrebbe poter derogare ai criteri di competenza, in particolare per moti-
vi umanitari e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o per-
sone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata in quello o in un altro Stato membro, anche se tale esame non è di sua com-
petenza secondo i criteri vincolanti stabiliti nel presente regolamento”.
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