Page 142 - Rassegna 2017-1_4
P. 142
OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
non costituisce una base giuridica appropriata per la decisione impugnata, lad-
dove essa deroga al regolamento UE 604/2013; violazione dell’articolo 78,
paragrafo 3, TFUE nella parte in cui prevede una misura pluriennale; violazione
dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE; violazione dei protocolli n. 1 e 2 in rela-
zione alla mancata assunzione del parere dei Parlamenti nazionali; la consulta-
zione del Parlamento europeo non era conforme a quanto è stato previsto dalla
decisione impugnata; al momento dell’adozione della decisione impugnata il
progetto di decisione non era disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE; vio-
lazione dell’articolo 68, TFUE e delle conclusioni del Consiglio europeo nella
riunione del 25 e 26 giugno 2015; violazione dei principi di certezza e chiarezza
giuridica e della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status di
rifugiato; violazione del principio di necessità e proporzionalità; in via subordi-
nata, violazione del principio di proporzionalità rispetto all’Ungheria.
Il Governo italiano ha sottolineato che negli ultimi anni si è registrata una
crescita continua ed esponenziale dei richiedenti asilo in Stati membri, quali
soprattutto l’Italia e la Grecia, prossimi ad aree instabili coinvolte in gravi con-
flitti interni e internazionali, tale da mettere in crisi qualunque sistema di asilo
che sia, in una situazione di normalità, perfettamente funzionante, non essendo
possibile fronteggiare adeguatamente una simile pressione.
Le statistiche del flusso di migranti e richiedenti asilo nel periodo luglio-
settembre 2015 dimostrano che, rispetto alla situazione già critica che aveva giu-
stificato l’intervento d’urgenza del Consiglio con la decisione (UE) 2015/1523,
il flusso di migranti fosse più che raddoppiato e richiedesse un intervento
urgente ed efficace per alleviare la pressione esercitata sugli Stati membri - Italia
e Grecia - chiamati a vigilare le frontiere esterne marittime meridionali
dell’Unione.
Del resto, la decisione impugnata, nel considerando 26, riferisce che il
numero di 120 mila persone da ricollocare è, forse, insufficiente, tenuto conto
che costituisce solo “circa il 43 % del numero totale dei cittadini di Paesi terzi
in evidente bisogno di protezione internazionale entrati irregolarmente in Italia
e in Grecia nel luglio e nell’agosto 2015”.
Le autorità italiane hanno predisposto e inviato alla Commissione europea
il piano di gestione dei flussi migratori, contenuto in un’apposita road map, nella
140

