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LA POLITICA IN TEMA DI MIGRAZIONE NELLA GIURISPRUDENZA
                        DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l’ufficio europeo di soste-
gno per l’asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugia-
ti, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazio-
ne in materia. Ai fini dell’assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magi-
strati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all’articolo 3 per
almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra
causa, abbiano una particolare competenza in materia. E’ considerata positivamente, per le
finalità di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese. Nei tre anni successivi
all’assegnazione alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare almeno una volta l’an-
no a sessioni di formazione professionale organizzate a norma del secondo periodo del presente
comma. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l’obbligo di partecipare, almeno una
volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del pre-
sente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi
incluse le tecniche di svolgimento del colloquio”.

      Il decreto legge citato introduce, poi, misure per la semplificazione e l’ef-
ficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconosci-
mento della protezione internazionale e di integrazione dei richiedenti, nonché
per la semplificazione e l’efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimen-
to dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti
giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione. A tale ultimo riguardo, si
delinea un nuovo modello processuale basato sul rito camerale che delimita i
casi nei quali si prevede l’udienza orale e riduce da sei a quattro mesi il termine
entro il quale è definito il procedimento con un decreto non reclamabile ma
ricorribile esclusivamente in Cassazione.

      L’abolizione dell’appello, introdotto a evidenti fini di accelerazione del
relativo procedimento giurisdizionale, è il punto maggiormente criticato anche
dal Presidente della Corte Suprema di Cassazione che l’ha definito “inutile e
dannoso… per le limitazioni alle garanzie individuali e per la dignità dei richie-
denti asilo per quanto riguarda il contraddittorio e l’inadeguatezza dello stru-
mento impugnatorio attraverso il mero ricorso per Cassazione” e dai commen-
tatori pure sotto il profilo di una dubbia compatibilità con la giurisprudenza
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

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