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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Per altre cause ancora pendenti, si fa riserva di una trattazione specifica
all’esito delle decisioni della Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ex
articolo 267 del TFUE.
5. Il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13
Pur trattandosi di normativa nazionale, per la rilevanza anche sul piano dei
rapporti internazionali, occorre accennare seppure brevemente anche perché
pende il termine per l’approvazione della legge di conversione, al decreto-legge
n. 13/17, contenente le “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in
materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”.
Come sottolineato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri,
all’esito della riunione del 10 Febbraio 2017, il citato decreto legge è stato adot-
tato su proposta dei Ministri dell’Interno e della Giustizia, e introduce disposi-
zioni urgenti per l’accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali
in materia di protezione internazionale, nonché misure volte ad accelerare le
operazioni di identificazione dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione
europea e per il contrasto dell’immigrazione illegale.
In particolare, sono istituite, presso i tribunali di Bari, Bologna, Brescia,
Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli,
Torino e Venezia, 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezio-
ne internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Tali
sezioni avranno competenza relativamente a: mancato riconoscimento del dirit-
to di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini Ue; impugnazione
del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini Ue per motivi
di pubblica sicurezza; riconoscimento della protezione internazionale; mancato
rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggior-
no per motivi familiari; accertamento dello stato di apolidia. In tali controversie
il Tribunale giudica in composizione monocratica.
Si segnala che, all’articolo 2, è previsto espressamente che “I giudici che com-
pongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La
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