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LA POLITICA IN TEMA DI MIGRAZIONE NELLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
4. I ricorsi proposti dall’Ungheria e dalla Repubblica slovacca
L’Ungheria ha chiesto l’annullamento della decisione del Consiglio (UE)
2015/1601 del 22 settembre 2015, con le quali sono state istituite misure prov-
visorie in materia di protezione internazionale, e, in particolare, è stata disposta
la ricollocazione, in più fasi, di 120 mila richiedenti la protezione internazionale
dall’Italia o dalla Grecia, o da altro Stato membro (causa C-647/15).
Il Governo italiano si è costituito nel giudizio proponendo intervento ade-
sivo alla posizione del Consiglio, sottolineando come, negli ultimi anni, l’Italia si
è trovata a fronteggiare una fortissima pressione migratoria, determinata, in
parte, dall’instabilità politica di molti Paesi del nord Africa e del Medioriente; e
a gestire un fenomeno di portata epocale, assicurando plurime azioni umanitarie
di salvataggio, nonché gli interventi di accoglienza e integrazione dei migranti.
La decisione impugnata, in particolare, ha rilevato che, nonostante la già
intervenuta decisione (UE) 2015/1523, l’ulteriore afflusso in Italia e in Grecia
di migranti in evidente bisogno di protezione internazionale richiedesse un
nuovo intervento di ricollocazione, per consentire a tali Stati membri di affron-
tare una situazione di emergenza umanitaria senza precedenti.
L’obiettivo perseguito dalla decisione impugnata è quello di realizzare un
impatto “reale” ai fini di sostenere Italia e Grecia nella gestione dei forti afflussi
migratori nei loro territori.
L’articolo 4 della decisione impugnata prevede che dall’Italia siano ricollo-
cati nel territorio degli altri Stati membri, come da tabella allegata, 15.600 richie-
denti, e dalla Grecia siano ricollocati 50.400 richiedenti.
L’articolo 4, paragrafo 2 prevede, poi, che, a decorrere dal 26 settembre
2016, siano ricollocati ulteriori 54 mila richiedenti da Italia e Grecia, secondo le
medesime proporzioni.
Sono fatti salvi, espressamente, tutti gli adattamenti dei meccanismi di
ricollocazione, giustificati dall’evoluzione della situazione sul terreno o dal-
l’estensione della situazione di emergenza ad altri Stati membri causato dal veri-
ficarsi di un brusco spostamento dei flussi migratori.
Come rilevato anche nella memoria di intervento, l’Ungheria ha censurato
la decisione del Consiglio sotto plurimi profili: l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE,
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