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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
L’articolo 79 (ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE) statuisce che:
“1. L’Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in
ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi
regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato del-
l’immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:
a) condizioni d’ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di
visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungi-
mento familiare;
b) definizione dei diritti dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno
Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno
negli altri Stati membri;
c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l’allontanamento e il rim-
patrio delle persone in soggiorno irregolare;
d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.
3. L’Unione può concludere con i Paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei
Paesi di origine o di provenienza, di cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddi-
sfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati
membri.
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri
al fine di favorire l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro
territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamen-
tari degli Stati membri.
5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume
d’ingresso nel loro territorio dei cittadini di Paesi terzi, provenienti da Paesi terzi, allo scopo
di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo”.
L’articolo 80, infine, prevede che:
“Le politiche dell’Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal
principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche
sul piano finanziario.
Ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati in virtù del presente capo conten-
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