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LA POLITICA IN TEMA DI MIGRAZIONE NELLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d’identità, ai titoli di soggiorno o altro
documento assimilato. Il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del
Parlamento europeo.
4. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo
alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internaziona-
le”.
L’articolo 78 (ex articolo 63, punti 1 e 2, e articolo 64, paragrafo 2, del
TCE) dispone che:
“1. L’Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidia-
ria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di
un Paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio
di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati e agli altri
trattati pertinenti.
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura
legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:
a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di Paesi terzi, valido in
tutta l’Unione;
b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di Paesi terzi
che, pur senza il beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso
massiccio;
d) procedure comuni per l’ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di
asilo o di protezione sussidiaria;
e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di
una domanda d’asilo o di protezione sussidiaria;
f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;
g) il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo
o protezione sussidiaria o temporanea.
3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza
caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi, il Consiglio, su proposta
della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli
Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo”.
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