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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

      D’altronde, anche il Parlamento europeo ha affrontato con grande atten-
zione e con dichiarazioni di principio e la politica migratoria, cercando di porne
in luce i profili di lungimiranza e globalità e il fondamento nella solidarietà, rite-
nendola un obiettivo fondamentale per l’Unione europea.

2. La normativa di riferimento: il Trattato di funzionamento dell’Unione
europea (TFUE)

      Al fine di delineare compiutamente il quadro normativo di riferimento,
occorre ricordare, anche riportando per esteso le norme del TFUE, che il Capo
2 del TFUE è significativamente intitolato “politiche relative ai controlli alle
frontiere, all’asilo e all’immigrazione” e contiene gli articoli da 77 a 80.

      L’articolo 77 (ex articolo 62 del TCE) prevede che:
      “1. L’Unione sviluppa una politica volta a:
      a) garantire l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla naziona-
lità, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne;
      b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle
frontiere esterne;
      c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
      2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:
      a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
      b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;
      c) le condizioni alle quali i cittadini dei Paesi terzi possono circolare liberamente
nell’Unione per un breve periodo;
      d) qualsiasi misura necessaria per l’istituzione progressiva di un sistema integrato di
gestione delle frontiere esterne;
      e) l’assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all’atto
dell’attraversamento delle frontiere interne.
      3. Se un’azione dell’Unione risulta necessaria per facilitare l’esercizio del diritto, di cui
all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di
azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può

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