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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
1 gennaio ed il 26 giugno. Tale ingente afflusso si è tradotto nella presentazione
di 17.285 domande di asilo nel solo periodo luglio-agosto, da sommare alle
30.140 domande di asilo ricevute tra il 1° gennaio e il 30 giugno e seguite da
ulteriori 11.105 domande nel solo mese di settembre.
Questa nuova situazione di emergenza ha imposto e giustificato l’adozio-
ne, su proposta della Commissione, della misura impugnata, secondo quanto
previsto dall’articolo 78, paragrafo 3, TFUE. Le due cause sono attualmente
pendenti e non è stata ancora fissata l’udienza dibattimentale.
Altra causa di rilievo è un rinvio pregiudiziale urgente (causa C-578/16)
della Corte Suprema della Repubblica slovena riguardante una richiedente asilo,
che in base all’art. 12 del Regolamento (rilascio di titoli di soggiorno o visti)
sarebbe da trasferire in Croazia, Stato che ha riconosciuto la propria competen-
za. La ricorrente oppone il suo precario stato di salute fisico e psichico e quello
del figlio, a seguito di difficoltà nella gravidanza che sconsiglierebbero il trasfe-
rimento in Slovenia.
Il Governo italiano è intervenuto nella fase orale dell’udienza dibattimen-
tale (unica forma di intervento consentita agli Stati membri diversi da quello del
giudice di rinvio nei procedimenti d’urgenza), sostenendo le disposizioni del
Regolamento (CE) n. 604/2013 (“Regolamento di Dublino III”), inclusi i cri-
teri per la determinazione dello Stato membro competente a esaminare le
richieste d’asilo e le clausole discrezionali, vanno interpretate alla luce dell’esi-
genza primaria di tutela dei diritti fondamentali, così come garantiti, tra gli altri,
dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei
Rifugiati Paragrafi e che conseguentemente i meccanismi automatici previsti dal
Regolamento incontrano un limite nella tutela dei diritti fondamentali.
La sentenza è stata pronunciata il 16 febbraio 2017.
La Corte accogliendo la posizione rappresentata nel corso dell’udienza
dibattimentale dalla Repubblica italiana ha ritenuto infondato l’argomento della
Commissione secondo cui soltanto l’esistenza di lacune sistemiche nello Stato
membro ritenuto competente (in questo caso la Croazia, Stato di primo ingres-
so) sarebbe suscettibile di bloccare l’obbligo di trasferimento del richiedente
asilo (cfr. paragrafo 91 della sentenza).
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