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GLI ACCORDI DI GESTAZIONE SOSTITUTIVA (PER CONTO DI ALTRI).
                                   QUESTIONI DI LIBERTÀ, MA NON SOLO

tra i coniugi, aspiranti genitori, e il nato»(19).
      La sentenza di Strasburgo è rilevante anche sotto un altro profilo. Le

diverse opzioni normative all’interno dei singoli ordinamenti hanno fatto della
gestazione sostitutiva uno dei vettori del cosiddetto turismo sanitario, aprendo
il problema del comportamento da seguire e delle eventuali sanzioni da commi-
nare ai soggetti che si siano recati all’estero per realizzarla. L’articolo 604 del
Codice penale, per esempio, introduce una clausola di extraterritorialità per
reati come la schiavitù e la pedofilia, che vengono perseguiti anche «quando il
fatto è commesso all’estero da cittadino italiano». La Grande Camera riconosce
che la maternità surrogata, considerata dall’Italia una pratica altamente proble-
matica dal punto di vista etico, solleva una questione di interesse pubblico (per
l’Italia quello della protezione delle donne e dei bambini coinvolti) che è «rile-
vante per le misure prese da uno Stato con l’obiettivo di distogliere i propri cit-
tadini dal ricorrere all’estero a pratiche proibite nel loro paese»(20).

      Resta da discutere l’ipotesi della gratuità, che sembra poter rimuovere la
causa principale del sospetto sulle condizioni nelle quali la gestante sostitutiva
dà il suo consenso alla pratica: non troverebbe infatti applicazione l’obiezione
della mercificazione e della commercializzazione e il divieto di fare di parti del
corpo umano fonte di lucro sarebbe rispettato(21).

      Sono d’altronde numerosi gli stati che ammettono questi accordi di gesta-
zione, escludendo quelli a pagamento.

(19) - Corte di Cassazione, Sentenza n. 19599 del 2016, 13. Disponibile su: http://www.cortedicas-
       sazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/19599_10_2016.pdf13.
       Consultato il 18 marzo 2017.

(20) - GRAND CHAMBER OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Case of Paradiso and
       Campanelli v. Italy, cit., § 203.

(21) - Il Comitato Nazionale per la Bioetica, approvando il 18 marzo 2016 una mozione sulla
       maternità surrogata, si è limitato al caso (che resta di gran lunga e forse non a caso il più
       frequente) in cui la surroga avviene a titolo oneroso, riservandosi di trattare l’argomento
       della surrogazione di maternità anche senza corrispettivo economico «in uno specifico
       parere più ampio e articolato». Il Comitato, richiamando la Convenzione di Oviedo e la
       Carta di Nizza, ricorda che «la maternità surrogata è un contratto lesivo della dignità della
       donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione» e ritiene che «tale ipo-
       tesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità
       riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contra-
       sto con i principi bioetici».

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