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APPROFONDIMENTI GIURIDICI

      Interrogarsi sui limiti di questo diritto significa concentrarsi su quel che è
appunto specifico della gestazione sostitutiva, che fa poggiare il legame genito-
riale affettivo, biografico e sociale sul presupposto e sulla consapevole pro-
grammazione dell’utilizzazione per altri di quel legame insieme biologico e psi-
cologico che si costruisce lungo i nove mesi dell’attesa fra colei che già chiamia-
mo madre e il figlio che verrà. Per molti questo rapporto è troppo forte perché
lo si possa concepire con il distacco con il quale si potrebbe considerare una
semplice portatrice di un bene “altrui”: c’è una reificazione implicita che la
libertà del consenso, l’utilizzazione di ovuli provenienti da una donna diversa
dalla gestante sostitutiva e la stessa intenzione oblativa potrebbero non essere
sufficienti a legittimare. A rendere difficile la riduzione della gravidanza a sem-
plice “servizio di accompagnamento” dell’embrione e poi del feto fino al
momento della nascita, anche quando non ci fosse davvero altro obiettivo che
quello di donare ad altri la gioia dell’essere genitori, c’è la considerazione del
legame speciale che in essa si crea, della «straordinaria sequenza di vissuti» che
dal portare-venire alla luce passa alla tappa dell’insegnare-imparare a parlare:
«Lo scambio di vita tra i due esseri umani, quello che arriva al mondo e quello
che ve lo accompagna, domanda di andare avanti senza interrompersi. E questo
di solito si ottiene con l’opera di una sola donna, la mater semper certa del dirit-
to antico, colei che resta incinta e lo accetta, più o meno contenta». Capita che
questa progressione venga interrotta alla prima tappa e «la creatura vivrà conti-
nuando l’opera, aiutata da chi vorrà aiutarla»(25).

      Ma - come si domanda Luisa Muraro - è giusto programmare questa inter-
ruzione?

(25) - Cfr. L. MURARO, L’anima del corpo. Contro l’utero in affitto, Brescia, la Scuola, 2016, pagg. 46-7.
       L’eredità del «diritto antico» è tutt’altro che superata. Per l’art. 269, comma 3 del Codice
       Civile è madre la donna che ha partorito e ciò è insieme la causa e l’effetto di dinamiche cul-
       turali e simboliche profonde: «L’importanza dell’apporto genetico nel nostro ordinamento è
       fondata sul presupposto che lo status di filiazione si debba avvicinare al massimo alla verità
       biologica, ritrovando nella parentela un fondamento naturalistico che assicuri l’esistenza di
       un legame profondo: nell’ambito della maternità, in particolare, si ritiene che questo elemen-
       to si unisca alla gestazione per determinare il soggetto titolare dei diritti materni, seppure si
       possa affermare che, in fondo, è l’evento del parto a dare legittimità alla presunzione del lega-
       me genetico» (A.B. FARAONI, op. cit., pag. 338).

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