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APPROFONDIMENTI GIURIDICI

      E il fatto che possano esserci situazioni nelle quali il “compenso” potrebbe
essere mascherato da “rimborso” per spese a vario titolo sostenute non consente
di ignorare la disponibilità reale di alcune donne ad un gesto autenticamente obla-
tivo, come viene riconosciuto in altri contesti. La donazione di organi fra viventi
si distingue profondamente - e non solo per la rinuncia permanente che essa può
comportare (si pensi al caso tipico del dono di un rene) - dalla gestazione sosti-
tutiva: in quest’ultima il corpo di un’altra persona diventa mezzo per la realizza-
zione del desiderio di genitorialità di terzi ospitando dentro di sé, per un periodo
di tempo significativo, la vita che quel desiderio andrà a soddisfare, mentre nel
caso del trapianto una parte del corpo del donatore viene prelevata e trasferita nel
corpo del ricevente/beneficiario.

      È evidente che le due esperienze non possono essere sovrapposte sul piano
fisico/biologico, psicologico, simbolico, ma la volontà di donare può apparire
analoga, anche se, ancora una volta, con differenze significative. Nel caso dei tra-
pianti il dono viene considerato in primo luogo fra parenti stretti, sebbene non
si escluda la forma estrema della donazione samaritana (a beneficio di estranei,
senza l’indicazione di uno specifico ricevente), che per la sua eccezionalità
“supererogatoria” viene sottoposta a regole ancora più stringenti(22).

      Proprio l’esistenza di una parentela può essere invece considerata un ulteriore
ostacolo nel caso della maternità per altri: «Che a portare in grembo l’embrione con-
cepito con un ovulo della donna X sia sua madre, o sua sorella, o la sorella del marito,
o sua figlia, non è un fatto indifferente che solo una mente ottusamente conserva-
trice troverebbe confusivo, ma qualcosa che mescola le relazioni fondamentali della
parentela primaria e inquina i fondamenti dell’identità della persona»(23). Quali sono,
dunque, le ragioni che possono giustificare l’esclusione della gestazione sostitutiva a

(22) - Cfr. il Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica del 23 aprile 2010 e quello del Consiglio
       Superiore di Sanità del 4 maggio dello stesso anno. L’articolo 1 della Legge 26 giugno 1967, n.458
       aveva previsto, in deroga al divieto di cui all’art. 5 del Codice Civile, la possibilità di disporre a titolo
       gratuito del rene al fine del trapianto fra viventi per genitori, figli, fratelli germani o non germani del
       paziente, estendendo la deroga anche ad altri parenti o donatori estranei solo nel caso che il paziente
       «non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile».

(23) - M. MONETI CODIGNOLA, L’enigma della maternità. Etica e ontologia della riproduzione, Roma,
       Carocci, 2008, pag. 164. Maria Moneti polemizza in queste pagine con John Harris, che non
       vede in questi incroci di ruoli, neppure nei più arditi, alcun problema in termini di giudizio
       normativo di liceità o illiceità.

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