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LA “MANCATA AUTORIZZAZIONE” A TENERE UN CERTO COMPORTAMENTO
            PUÒ COSTITUIRE IL PRESUPPOSTO DEL REATO DI DISOBBEDIENZA

dire a un ordine la cui esecuzione coincide con il contenuto delle disposizioni
di consegna (T.S.M., 23 gennaio 1959, Secondino, Giust. pen. 1960, II, 74, m.
14), ovvero il disertore che non esegua l’ordine di rientrare in caserma.

      Analogo principio si ricava, argomentando a contrariis, dalle conclusioni a
cui è giunta la Suprema Corte affrontando il caso dei soggetti un tempo con-
dannati per il reato di rifiuto del servizio militare (art. 8 cpv. Legge 15 dicembre
1972 n. 772) che, sottoposti a custodia cautelare, si rifiutavano di obbedire
all’ordine di  indossare l’uniforme priva delle stellette. Secondo la Cassazione
ciò costituiva un fatto autonomo e successivo nella sua determinazione e nella
sua realizzazione, venendo così a configurare il reato militare di disobbedienza
(per tutte: Cass. Sez. I, 15 luglio 1988/18 settembre 1989, n. 12353).

      Questa impostazione ermeneutica, sembrava poter spingere le sue conse-
guenze sino al punto di escludere il reato ogniqualvolta l’ordine non presentasse
caratteristiche di radicale novità, ossia non imponesse un obbligo del tutto ulte-
riore e diverso rispetto ai doveri già esistenti in capo al militare, indipendente-
mente dal tipo di tutela prevista dall’ordinamento (In questo senso, ma senza
diretto riferimento all’ordine militare: A. Santoro, L’ordine del superiore nel
diritto penale, UTET, 1957). Un tale orientamento, già peraltro disatteso in dot-
trina (sia consentito sul punto richiamare: A. Sabino, Commento all’art. 23 del
D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545; in: “Il nuovo ordinamento disciplinare delle Forze
armate”, a cura di S. Riondato; CEDAM 1978) non ha trovato conferma nean-
che nella giurisprudenza di legittimità, come dimostrano le decisioni concer-
nenti i casi, purtroppo non infrequenti, di rifiuto del militare di obbedire all’or-
dine di firmare per presa visione il documento caratteristico contenente il giu-
dizio sui servizi prestati, così come previsto dall’art. 692, comma 5 del D.P.R.
15 marzo 2010, n. 90 (sul punto si veda: Cass., Sez. I, 2 dicembre 2014/19
dicembre 2014, n. 52957, in cui sono citati vari precedenti conformi).

      È quindi da ritenere ormai consolidato il principio secondo cui proprio
l’esistenza di un preesistente dovere, previsto da una norma di ordinamento mili-
tare ma non penalmente tutelato (in relazione al quale, quindi, non viene in luce
un fenomeno di assorbimento ovvero, se si vuole, di concorso apparente di
norme penali) costituisce segno della attinenza dell’ordine al servizio o alla disci-
plina e, quindi, lo introduce a pieno titolo nella previsione dell’art. 173 c.p.m.p.

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