Page 84 - Rassegna 2-2016
P. 84

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
                                                IN TEMA DI AMBIENTE

zione (sentenza del 9 giugno 2016, Cause riunite C-78/16, C-79/16)(4).

c. Il principio di correzione alla fonte

      altro principio, che s’inserisce in questa scia, è quello di correzione alla
fonte, anch’esso strettamente connesso ai due precedenti principi, di precauzio-
ne e dell’azione preventiva, che assume anch’esso funzione preventiva ed è
diretto a conseguire una più efficace protezione ambientale. Viene inserito nel
primo programma d’azione del 1973 per essere ripreso dal Quarto programma
d’azione nel 1987. e’ entrato nel trattato nel 1987 e la corretta applicazione va
armonizzata con i principi della prevenzione e “chi inquina paga”.

      tale principio è applicato fin dall’inizio nelle prime elaborazioni giurispru-
denziali in una materia delicata quale quella dello smaltimento dei rifiuti.

      il principio della correzione anzitutto alla fonte dei danni causati all’am-
biente, stabilito per l’azione della Comunità in materia ambientale all’art. 130 r
(ora 174), par. 2, implica che spetta a ciascuna regione, Comune o altro ente
locale adottare le misure adeguate al fine di garantire l’accoglimento, il tratta-
mento e lo smaltimento dei propri rifiuti; questi devono, quindi, essere smaltiti,
nei limiti del possibile, nel luogo della loro produzione, al fine di limitare il loro
trasporto per quanto si possa fare.

      d’altronde, tale principio è in sintonia con i principi di autosufficienza e
di vicinanza, enunciati nella Convenzione di basilea del 22 marzo 1999, sul con-
trollo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento,
Convenzione della quale la Comunità è firmataria.

(4) - il Governo italiano ha presentato osservazioni nella questione pregiudiziale. La ricostruzione
      delle modalità di adozione e dei contenuti dei provvedimenti nazionali attuativi di tutte le
      misure adottate dalla Commissione per contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa, e
      segnatamente dei provvedimenti attuativi della decisione di esecuzione n. 2015/789/ue, è
      stata offerta dal Governo italiano al fine di consentire alla Corte di acquisire tutte le rilevanti
      cognizioni, fattuali e giuridiche relative alla questione pregiudiziale, a fine dichiaratamente col-
      laborativo. il provvedimento cautelare penale emanato dalla magistratura locale ha determina-
      to la giuridica impossibilità, allo stato, di dar corso alle misure - previste dai provvedimenti
      europei e nazionali in precedenza richiamati - di rimozione sia delle piante infette dall’organi-
      smo specificato, sia delle piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da
      parte di tale organismo o sospettate di essere infette da tale organismo, sia delle piante ospiti,
      indipendentemente dal loro stato di salute.

                                                                                       83
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89