Page 80 - Rassegna 2-2016
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
                                                IN TEMA DI AMBIENTE

      il rischio ambientale può risultare anche solo sufficientemente comprova-
to. La nozione di “rischi noti” fonda l’azione comunitaria e nazionale è volta a
prevenire, ridurre e possibilmente eliminare sin dall’origine fonti di inquina-
mento. La differenza tra i due principi - precauzione e azione preventiva -
riguarda, in definitiva, una sfumatura del grado di “notorietà” dei rischi comun-
que sufficientemente prevedibili (cfr. Corte giust. del 5 ottobre 1999, C-175/98,
Lirussi e bizzaro, racc. i-6881, p.51).

      si segnala, in materia di danno ambientale, la recente pronuncia della
Corte di Giustizia del 06/10/2015, ordinanza C-156/14, la quale ha affermato
che “La direttiva 2004/35/Ce del parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e ripara-
zione del danno ambientale, deve essere interpretata nel senso che non osta a
una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principa-
le, la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della
contaminazione di un sito o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione,
non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di
prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della
contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli
interventi effettuati dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del
sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi”.

      inoltre, in materia di inquinamento atmosferico causato da navi, la Corte di
Giustizia, con sentenza del 23 gennaio 2014, C-537/11, ha statuito che “anche le
navi da crociera rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo
4, della direttiva 1999/32/Ce del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla ridu-
zione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva
93/12/Cee, emendata con direttiva 2005/33/Ce del parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005, con riferimento al criterio dei «servizi di linea», quale
enunciato all’articolo 2, punto 3 octies, di detta direttiva, a condizione che effet-
tuino crociere, con o senza scali intermedi, che si concludano nel porto di par-
tenza o in un altro porto, purché tali crociere siano organizzate con una determi-
nata frequenza, in date precise e, in linea di principio, a orari di partenza e di arri-
vo precisi, e gli interessati possano scegliere liberamente tra le diverse crociere
offerte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

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