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LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
IN TEMA DI AMBIENTE
nel settore ambiente si confrontano interessi costituzionalmente protetti
fra loro contrapposti.
il punto di equilibrio introdotto dalla legislazione statale nazionale può,
conseguentemente, irrigidire i rapporti di competenza con le regioni, escluden-
do la legittimità di un intervento regionale anche se di mero dettaglio. diventa,
infatti, prevalente la necessità di una disciplina uniforme e di individuazione di
livelli uniformi di tutela.
La misura della competenza regionale, la linea di confine tra le due attri-
buzioni (statale e regionale) è individuata dalla stessa legislazione statale, alla
quale spetta la determinazione del punto di equilibrio tra interessi costituzionali
e, in nessun caso, può essere alterato dalla legislazione regionale.
il punto di equilibrio costituisce “principio fondamentale” che limita le
scelte legislative delle regioni.
2. La ricostruzione storica
La politica e la tutela dell’ambiente non avevano trovato immediatamente
ingresso negli atti di regolamentazione dell’istituzione della Comunità europea,
perché, come osservato in dottrina, sostanzialmente, il profilo dell’ambiente
finiva per essere “lambito” dai trattati istitutivi, ma non era mai affrontato
come un profilo specifico e, in ogni caso, era sempre correlato all’ottica gene-
rale, che informa i trattati, rappresentata dall’intersezione con l’organizzazione
di mercato, la libertà economica e, quindi, interagendo sempre con altre proble-
matiche e con altre politiche.
il tema dell’ambiente non aveva ricevuto una propria e autonoma consi-
derazione nell’ambito del trattato di roma del 1957, istitutivo della Comunità
economica europea (Cee).
Ciò potrebbe sembrare, da un certo punto di vista, piuttosto strano e,
forse, incomprensibile, alla luce del fatto che ben due dei trattati istitutivi delle
Comunità europee andavano a sfiorare, più o meno direttamente, materie di
qualche rilevanza ambientale, vale a dire il carbone (trattato CeCa) e l’impiego
pacifico dell’energia atomica (euratom).
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