Page 77 - Rassegna 2-2016
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OSSERVATORIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

      si può dire, anzi, che nel trattato di roma fosse del tutto assente qualsiasi
riferimento alle politiche ambientali, il che è, però, sotto un altro aspetto, in qual-
che misura logico, ove si consideri la circostanza che la Cee era stata fondata
per lo sviluppo di politiche a carattere economico, la cui primaria (se non unica)
finalità era quella di agevolare gli scambi e i commerci all’interno dei paesi fon-
datori. in realtà nella fase precedente al cosiddetto atto unico europeo del 1986,
la politica ambientale aveva seguito, per così dire, due linee evolutive:

      1)una faticosa elaborazione del concetto unitario di politica dell’ambiente;
      2)l’adozione di direttive, che venivano ritenute come lo strumento più
duttile e flessibile per realizzare gli obiettivi di politica ambientale; ma, soprat-
tutto, senza perdere mai di vista la correlazione con i profili economici delle
problematiche ambientali.
      successivamente, con il trattato istitutivo dell’unione europea, il trattato
di maastricht del 1992, è stato previsto uno specifico titolo, il XiX, con la rubrica
“ambiente”, comprendente gli articoli 174, che ha introdotto il concetto di poli-
tica dell’ambiente, 175 e 176; anche se, va sottolineato, la linea evolutiva era sem-
pre quella di utilizzare uno strumento duttile di adozione dei principi generali
proprio per consentire, non solo, una correlazione con le tematiche generali,
sopra accennate, ma anche la possibilità per gli stati membri di adeguarsi a quei
principi generali che venivano, in materia di protezione dell’ambiente, lentamente
ad evolversi. Come è stato osservato dalla dottrina, inizialmente l’unione
europea aveva adottato “una nozione antropocentrica” dell’ambiente, in base alla
quale l’ambiente doveva essere preservato per non compromettere la salute del-
l’uomo o l’appagamento delle sue necessità. il Vi programma di azione ambien-
tale (2001-2010), invece, rappresenta “una svolta in direzione dell’ecocentrismo”.

3. I principi delineati dalla Corte di Giustizia dell’unione europea

      in un’incessante opera di successiva elaborazione sono stati, pertanto,
individuati nella materia ambientale alcuni principi cardine, che assumono
importanza perché sono quelli, poi, richiamati costantemente dalla giurispru-
denza della Corte di Giustizia.

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