Page 82 - Rassegna 2-2016
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
IN TEMA DI AMBIENTE
Comunità per animali colpiti da encelopatia spongiforme bovina, la cosiddetta
sindrome della mucca pazza(2).
proprio in quella occasione, la Corte ha affermato, ancora più chiaramen-
te, il principio di precauzione. La Corte di Giustizia ha applicato il principio di
precauzione anche in materia di rilascio di autorizzazioni al commercio degli
o.G.m. (direttiva 90/220/Cee sull’emissione deliberata nell’ambiente di orga-
nismi geneticamente modificati, come modificata dalla direttiva della
Commissione 18 giugno 1997, 97/35/Ce)(3).
il principio di precauzione, correlato al principio di azione preventiva, dà
il senso e la latitudine di un intervento attuato soprattutto in via preventiva e,
soprattutto, un intervento, che, poi, nel tempo, nella giurisprudenza della Corte
di Giustizia, si focalizza sul concetto di utilità del risultato, di funzionalità del
risultato di prevenzione; in definitiva, si potrebbe dire che si tratta di un approc-
cio estremamente pragmatico e concreto alle problematiche in materia di
ambiente.
in particolare, nella Comunicazione sul principio di precauzione del 2000,
si fa riferimento ai criteri di attività d’analisi e gestione del rischio, di proporzio-
nalità tra livello di protezione scelto e provvedimenti da adottare, di necessarietà
dell’intervento.
(2) - sentenza del 5 maggio 1998, Cause riunite C-1571/96 e C-1801/96, national Farmers’s
union: “all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono
adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la real-
tà e la gravità di tali rischi. Questa considerazione è corroborata dall’art. 130 r, n. 1, del
trattato Ce, secondo il quale la protezione della salute umana rientra tra gli obiettivi della poli-
tica della Comunità in materia ambientale. il n. 2 del medesimo articolo dispone che questa
politica, che mira ad un elevato livello di tutela, è fondato segnatamente sui principi della pre-
cauzione e dell’azione preventiva e che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono
essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre politiche comunitarie”.
(3) - sentenza del 21 marzo 2000, causa C-6/99, association Greenpeace France e a.: “il rispetto
del principio di precauzione si traduce, da una parte, nell’obbligo, imposto al notificante dal-
l’art. 11, n. 6, della direttiva 90/220, di comunicare immediatamente all’autorità competente
ogni nuova informazione in merito ai rischi che il prodotto comporta per la salute o l’ambien-
te, nonché nell’obbligo, imposto all’autorità competente dall’art. 12, n. 4, d’informarne imme-
diatamente la Commissione e gli altri stati membri e, d’altra parte, nella facoltà, attribuita ad
ogni stato membro dall’art. 16 della direttiva, di limitare o vietare provvisoriamente l’uso e/o
la vendita sul proprio territorio del prodotto per il quale - benché sia stato oggetto di un con-
senso - vi sono valide ragioni di ritenere che presenti un rischio per la salute o l’ambiente”.
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