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LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
IN TEMA DI AMBIENTE
occorre ricordare che la dottrina, unanimemente, ritiene che la prima sen-
tenza in tema di ambiente risalga al 1979: per la prima volta è esaminata in una
pronuncia giurisdizionale la problematica relativa alla questione ambientale, la
possibilità, quindi, di introdurre restrizioni al commercio e al trasporto, proprio
al fine di salvaguardare l’interesse primario della tutela ambientale(1).
La linea che ha seguito nella sua legislazione la Comunità e, poi, l’unione
europea, è quella, in sostanza, di individuare un “nocciolo duro”, un livello non
negoziabile di tutela dell’ambiente. Questo concetto, in qualche misura, si ritrova
anche nella legislazione nazionale italiana, nella quale, come si è detto al precedente
paragrafo 2., la competenza dello stato a emanare la legislazione in materia di
ambiente è delineata dalla Corte Costituzionale, costantemente, come una compe-
tenza diretta ad assicurare i livelli essenziali di tutela dell’ambiente, rimandando alla
legislazione di dettaglio regionale l’individuazione degli elementi in concreto, ma
senza mai prescindere dal livello generale di tutela attribuito alla competenza statale.
a. Il principio dell’elevato livello di tutela
il principio dell’elevato livello di tutela può essere considerato come la
proiezione, in materia ambientale, del più generale parametro di ordine qualita-
tivo, del quale dovranno tenere conto le varie proposte di armonizzazione della
Commissione ai sensi dell’art. 95, paragrafo 3, del trattato di Funzionamento
dell’unione europea, tFue, a norma del quale “La Commissione, nelle sue
proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell’am-
biente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato,
tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri
scientifici”. Come ha osservato la dottrina, con tale disposizione si vuole, da un
lato, evitare che l’ordinamento comunitario si limiti a garantire il livello minimo
di tutela comune agli stati membri e, dall’altro, affermare che non necessaria-
mente il livello di tutela assicurato dalla normativa comunitaria deve essere il più
elevato tra quelli tecnicamente accessibili o comunque invalsi negli stati membri
(circostanza rafforzata, peraltro, dal riferimento esplicito in esso contenuto alla
“diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità”).
(1) - sentenza del 20 febbraio 1979, in C-120/78, Cassis de Dijon.
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