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OSSERVATORIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
il principio di proporzionalità rappresenta, dunque, un elemento costitu-
tivo dei procedimenti applicativi del principio di precauzione .
Con una recentissima sentenza, la Corte di Giustizia ha applicato i principi
di precauzione e proporzionalità al caso di diffusione nell’ambiente di piante
infette (xylella fastidiosa), affermando che “in virtù del principio di precauzio-
ne, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi
per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza
dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravi-
tà di tali rischi.
Qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la por-
tata del rischio asserito, a causa della natura non concludente dei risultati degli
studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute pubblica
nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica
l’adozione di misure restrittive.
il suddetto principio deve essere applicato tenendo conto del principio
di proporzionalità, il quale esige che gli atti delle istituzioni dell’unione non
superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento
degli obiettivi legittimi perseguiti, fermo restando che, qualora sia possibile
una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno gravosa,
e che gli inconvenienti causati non devono essere eccessivi rispetto agli scopi
perseguiti.
nel caso in cui nuovi elementi modifichino la percezione di un rischio o
mostrino che tale rischio può essere circoscritto mediante misure meno gravose
di quelle esistenti, spetta alle istituzioni, e in particolare ala Commissione, che
ha il potere d’iniziativa, provvedere all’adeguamento della normativa ai nuovi
dati.
alla luce delle disposizioni e dei principi suddetti, non sono rilevabili ele-
menti idonei ad inficiare la validità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della
decisione di esecuzione 2015/789, relativa alle misure per impedire l’introdu-
zione e la diffusione nell’unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.,) di pro-
cedere alla rimozione immediata, in un raggio di 100 metri attorno alle piante
infette, delle piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, prima di
valutare l’incidenza in proposito della mancanza di un regime di indennizza-
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