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OSSERVATORIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
appare evidente, peraltro, che la normativa comunitaria non dovrà comun-
que comportare un livellamento verso il basso degli standard ambientali presenti
nei singoli ordinamenti nazionali. L’ampiezza della discrezionalità che caratteriz-
za tale principio e la varietà degli elementi da considerare nella predisposizione
della politica ambientale, per lo più inerenti anche a materie in qualche misura
concorrenti, consentirebbero, secondo la dottrina, di qualificare tale principio
come espressione di un obbligo di mezzi e non già di un obbligo di risultato.
b. Il principio dell’azione preventiva e il principio di precauzione
altro principio che è applicato dalla Corte di Giustizia ue, correlato all’al-
tro principio di precauzione è il principio dell’azione preventiva. il principio
dell’azione preventiva indirizza il legislatore comunitario verso un’azione “cele-
re e tempestiva” al fine di evitare pregiudizi per l’ambiente, privilegiando tale
funzione preventiva, appunto, rispetto a misure successive e ripristinatorie.
prima della sua consacrazione nell’atto unico europeo, ad esso erano
ispirate: la direttiva n 75/442/Cee del Consiglio del 15 luglio 1975, che, all’art.
4, impone agli stati di fare in modo di eliminare i rifiuti senza pericolo per la
salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente; la direttiva 82/501/Cee,
che, all’art. 1, richiamava il principio della “ prevenzione di incidenti rilevanti
che potrebbero venir causati da determinate attività industriali, così come la
limitazione delle loro conseguenze per l’uomo e l’ambiente…”; la direttiva n.
85/337/Cee del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente quella oggi nota
come procedura di Valutazione di impatto ambientale (cosiddetto Via). Va
ricordato, inoltre, che la direttiva n. 35/2004 del parlamento europeo e del
Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di pre-
venzione e riparazione del danno ambientale, in Guue n. L 143 del 30.4.2004,
pone come obiettivo quello di “istituire una disciplina comune per la preven-
zione e riparazione del danno ambientale a costi ragionevoli per la società” (cfr.
3° “considerando”).
Gli strumenti dell’azione preventiva sono le sanzioni, che hanno un effet-
to deterrente, e la responsabilità civile, che diventa un mezzo per imporre stan-
dard generali di comportamento.
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