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OSSERVATORIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

      pertanto, la validità dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32,
come modificata dalla direttiva 2005/33, non può essere esaminata alla luce del
principio generale di diritto internazionale pacta sunt servanda né del principio
di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, tue,
posto che detta disposizione di tale direttiva può risolversi in una violazione
dell’allegato Vi alla convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquina-
mento causato da navi, firmata a Londra il 2 novembre 1973, come completata
dal protocollo del 17 febbraio 1978, e obbligare così gli stati membri, parti del
protocollo del 1997 che modifica la convenzione internazionale del 1973 per la
prevenzione dell’inquinamento causato da navi, come modificata dal protocollo
ad essa relativo del 1978, firmato a Londra il 26 settembre 1997, a venire meno
agli obblighi assunti nei confronti delle altre parti contraenti del medesimo.
infine, non spetta alla Corte di giustizia dell’unione europea pronunciarsi sulla
questione relativa all’incidenza di detto allegato Vi sulla portata dell’articolo 4
bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/32, come modificata dalla direttiva
2005/33”.

      il principio di precauzione, applicato congiuntamente al precedente, si
definisce, comunemente, come il principio in base al quale vi è un obbligo per
il legislatore comunitario di adottare misure di prevenzione adeguate, soprattut-
to, nell’ipotesi in cui esse siano confermate dalla cosiddetta evidenza scientifica.
introdotto dal trattato di maastricht nel 1993, l’origine del principio ha sede
nell’ordinamento internazionale dichiarazione di rio firmata nel 1992, in occa-
sione della Conferenza delle nazioni unite sull’ambiente e lo sviluppo, in cui
si afferma che “ove vi siano minacce di danno serio o irreversibile, l’assenza di
certezze scientifiche non deve essere usata come ragione per impedire che si
adottino misure di prevenzione della degradazione ambientale” .

      si delinea, così, anche un aspetto peculiare di questo principio, il cosiddet-
to onere della prova, nel senso che il punto essenziale della questione consiste
nel dimostrare l’assenza di un impatto negativo di una particolare attività che
deve essere svolta.

      La Corte di Giustizia ha seguito, per esempio, questo principio in una
causa, molto nota, che riguardava il problema della esportazione delle carni
bovine dal regno unito verso gli altri stati membri e verso paesi estranei alla

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