Page 89 - Rassegna 2-2016
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OSSERVATORIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

      in seguito, con l’unificazione personale di ue e Ce, si prevede che nel-
l’ambito indicato dall’art. 11 tFue rientra anche l’azione esterna e, con qualche
margine di dubbio maggiore, la politica estera dell’unione, con ulteriore raffor-
zamento, sotto il profilo giuridico, dell’obiettivo, chiaramente indicato nella
norma in questione, dello sviluppo sostenibile .

      sulla possibilità di fondare un’azione legale sul principio di integrazione,
una dottrina fa riferimento ad alcune pronunce giurisprudenziali, particolar-
mente in tema di individuazione della corretta base giuridica di atti delle istitu-
zioni (v. inter alia casi Chernobyl i e ii).

      un profilo specifico del principio di integrazione riguarda l’accesso all’in-
formazione ambientale, cui è dedicata la direttiva 2003/4, sull’accesso del
pubblico all’informazione ambientale, che al suo preambolo lega, “eventually”,
l’obiettivo specifico di tale stessa fonte, riguardante la garanzia della trasparen-
za dei processi decisionali, con quello di cui al primo trattino dell’art. 191
tFue.

      il principio di integrazione conduce il legislatore comunitario a tenere
conto di obiettivi di tutela ambientale anche nella realizzazione di altre politiche
comunitarie, ciò che, d’altronde, si è rivelato essere uno dei caratteri essenziali
del diritto comunitario sin dalla definizione di regole e limiti applicabili alla
commercializzazione di prodotti nel mercato interno.

      due settori rilevanti in materia sono la Cooperazione giudiziaria penale
(cfr. titolo V e segnatamente Capitolo 4 tFue ) e politica dell’energia (cfr.
titolo XXi parte terza tFue).

      Quanto al primo ambito, si ricordano l’art. 47 del trattato ue, concernen-
te la fissazione del principio di subordinazione del trattato ue al trattato Ce,
per semplice motivo di precedenza (prima ancora che di prevalenza in abstrac-
to) degli obblighi imposti dal secondo alle medesime parti di entrambi tali trat-
tati e l’art. 83(2) del tFue, secondo cui la possibilità per l’unione di adottare
direttive che stabiliscano misure minime volte alla definizione dei reati e delle
relative sanzioni può emergere solo se ciò si dimostri “essenziale” ai fini di assi-
curare l’effettiva attuazione di una politica dell’unione in un settore che sia
stato oggetto di armonizzazione legislativa.

      La direttiva che intervenga per disciplinare tali profili di diritto penale sarà

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