Page 90 - Rassegna 2-2016
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
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adottata con la stessa procedura legislativa (ordinaria o speciale) seguita per
adottare la disciplina che abbia realizzato la suddetta armonizzazione nel settore
rilevante. il carattere “essenziale”, in questo caso, comporta un margine discre-
zionale, a meno di non attendere una valutazione ex post da parte della Corte di
giustizia.

      La dichiarazione n. 26 prevede, inoltre, che nel caso in cui uno o più stati
membri decidano di non partecipare all’adozione di una misura relativa all’area
di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio dell’unione affronterà una appro-
fondita discussione sulle possibili implicazioni ed effetti di tale situazione men-
tre ciascuno stato membro potrà fare ricorso alla norma dell’art. 116 del tFue
- che consente l’adozione di direttive volte a eliminare distorsioni di concorren-
za causate dalla diversità di disciplina normativa all’interno di ciascuno stato
membro dell’unione - chiedendo alla Commissione di esaminare la situazione
creata dal menzionato regime di opt out in campo penale.

      Quanto alla giurisprudenza, si ricorda la sentenza della Corte di giustizia
del 13 settembre 2005, che annulla la decisione quadro dell’unione europea
adottata in base agli articoli 29, 31 (e) e 34 (2) (b) del tue - nella versione pre-
Lisbona - affermando la correttezza della scelta dell’art. 175 tCe (ora 192
tFue) quale base giuridica di una successiva direttiva, attualmente in vigore.
Quella seguita dalla Corte in questo caso “è un’impostazione di tipo funzionale
(...) la possibilità, per il legislatore comunitario, di prevedere misure nella sfera
penale discende dall’esigenza di far rispettare la normativa comunitaria”.

      per ciò che attiene al secondo settore rilevante ai fini dell’applicazione del
principio di integrazione, ossia la politica dell’energia (titolo XXi parte terza
tFue), che rientra tra le competenze concorrenti dell’unione (art. 4 tFue), il
Consiglio europeo, nel marzo 2007, la definisce come una politica “integrata”
alla politica ambientale.

      in proposito si segnala il “pacchetto clima-energia” del 23 gennaio 2008,
inclusivo, tra l’altro, di un “pacchetto energia-clima” che si propone la riduzione
delle emissioni (con contestuale rafforzamento del meccanismo di scambio
delle quote d’emissione), l’adozione di obiettivi vincolanti tesi ad aumentare la
parte di energie rinnovabili nel consumo d’energia e la definizione di regole più
certe volte alla concessione di aiuti statali nel settore ambientale .

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