Page 94 - Rassegna 2-2016
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LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
                                                IN TEMA DI AMBIENTE

(sentenza del 19 luglio 2012, C-565/10). 
      L’altra procedura, altrettanto delicata e importante, tralasciando di soffer-

marsi sul (complesso e variegato) contenzioso, trattato anche scaturente dallo
smaltimento dei rifiuti(12), riguarda la questione del limite delle polveri sottili
nell’aria: il cosiddetto pm10.

      L’italia ha problemi particolari, correlati alla configurazione della pianura
padana, che proprio per la sua caratteristica geografica e di habitat naturale ha
un’alta concentrazione di polveri sottili.

      La Commissione contesta all’italia di non avere adottato tutte le misure
necessarie per adeguarsi alle direttive europee in materia, particolare alla diret-
tiva 2008/50/Ce.

      in proposito, la Corte di Giustizia ha condannato la repubblica italiana,
in quanto essa, “avendo omesso di provvedere, per gli anni 2006 e 2007, affin-
ché le concentrazioni di pm10 nell’aria ambiente non superassero, nelle 55
zone e agglomerati italiani considerati nella diffida della Commissione euro-
pea del 2 febbraio 2009, i valori limite fissati all’articolo 5, paragrafo 1, della
direttiva 1999/30/Ce del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori
limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto,
gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, è venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti in forza di tale disposizione” (sentenza del 19 dicembre
2012, C- 68/11).

      in una causa relativa all’accesso del pubblico all’informazione ambientale,
la Corte di Giustizia ha affermato che “al fine di stabilire se enti quali la united
utilities Water plc, la Yorkshire Water services Ltd e la southern Water services
Ltd possano essere qualificati come persone giuridiche svolgenti, ai sensi della
legislazione nazionale, «funzioni di pubblica amministrazione» a norma dell’ar-
ticolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4/Ce del parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/Cee del Consiglio, si deve esami-
nare se tali enti siano investiti, in forza del diritto nazionale loro applicabile, di
poteri speciali che eccedono quelli derivanti dalle norme applicabili ai rapporti
tra soggetti di diritto privato.

(12) - sentenza 4.3.2010, C-297/08, Comm. c.italia.

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