Page 93 - Rassegna 2-2016
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OSSERVATORIO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
alle località singolarmente richiamati nel ricorso proposto dalla Commissione
contro l’italia, alle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia, con riferi-
mento alla direttiva 91/271/Cee(11).
sempre in materia di trattamento delle acque reflue urbane, la Corte di
Giustizia ha stabilito che “La repubblica italiana, avendo omesso di adottare
le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati , aventi un numero
di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti
non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva
91/271/Cee, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento
delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (Ce) n.
1137/2008 del parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano
provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’artico-
lo 3 di tale direttiva, e di adottare le disposizioni necessarie affinché la proget-
tazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di tratta-
mento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati
agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n.
1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle
normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti
tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e
3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008
(11) - La Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta, in materia di inquinamento idrico, con la
sentenza del 28 gennaio 2016, C-398/14, affermando che “ non garantendo che gli scarichi
degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano sottoposti a un livello adeguato
di trattamento, conformemente alle prescrizioni pertinenti dell’allegato i, sezione b, della
direttiva 91/271/Cee del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle
acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (Ce) n. 1137/2008 del parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, negli agglomerati di alvalade, odemira, pereira
do Campo, Vila Verde (ptaGL 420), mação, pontével, Castro daire, arraiolos, Ferreira do
alentejo, Vidigueira, alcácer do sal, amareleja, monchique, montemor-o-novo, Grândola,
estremoz, maceira, portel, Viana do alentejo, Cinfães, ponte de reguengo, Canas de
senhorim, repeses, Vila Viçosa, santa Comba dão, tolosa, Loriga, Cercal, Vale de
santarém, Castro Verde, almodôvar, amares/Ferreiras, mogadouro, melides, Vila Verde
(ptaGL 421), serpa, Vendas novas, Vila de prado, nelas, Vila nova de são bento, santiago
do Cacém, alter do Chão, tábua e mangualde, la repubblica portoghese è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4 di tale direttiva”.
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