Page 64 - Rassegna 2-2016
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REATI CONTRO L’AMBIENTE (C.D. ECOREATI):
        IL DELITTO DI DISASTRO AMBIENTALE ALLA LUCE DELLA LEGGE 68/2015

      Proprio in relazione ad ipotesi di disastro ambientale conseguenti ad una
serie di condotte tenute in un arco temporale prolungato, la Corte specifica che
il requisito che caratterizza il reato di disastro previsto dall’art. 434, è rappre-
sentato dalla “potenza espansiva del nocumento (…) e l’attitudine a mettere in
pericolo la pubblica incolumità”(37), essendo insita in tali condotte “un’elevata
portata distruttiva dell’ambiente con conseguenze gravi, complesse ed estese ed
un’alta potenzialità lesiva tanto da provocare un effettivo pericolo per la inco-
lumità fisica di un numero indeterminato di persone”(38).

      Questo, quindi, il delitto di disastro ambientale nel vecchio impianto nor-
mativo, frutto di una difficoltosa ed articolata attività di ricostruzione interpre-
tativa.

      Nonostante tale complessa attività giurisprudenziale, evidenti appaiono le
difficoltà connesse a tale ricostruzione, non essendo pacifico né scevro da con-
testazioni, l’utilizzo dell’art. 434 c.p. ai fini della configurazione stessa del con-
cetto di disastro ambientale, figura dai contorni non ben delineati(39).

      Proprio la necessità di uscire da tale impasse, ha spinto il legislatore ad
intervenire finalmente sulla materia ambientale in modo significativo, al fine di
rispondere all’esigenza di definire in modo puntuale le singole fattispecie delit-
tuose.

(37) - Cass. sez. III, sent. n. 9418/2008, da AmbienteDiritto.it, Legislazione Giurisprudenza. L’ipotesi di
       disastro deriva in tale occasione da una serie di condotte stratificate nel tempo e relative ad
       un’attività di imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversa-
       mento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi.

(38) - Ibidem. Inoltre, nella già citata relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di
       Cassazione, si legge, in generale, che nella condotta relativa al disastro ambientale, “il dolo è
       intenzionale rispetto all’evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità; mentre
       per la configurabilità dell’ipotesi colposa (artt. 434 e 449 c.p.) è necessario che l’evento di verifichi, diversa-
       mente dall’ipotesi dolosa nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il
       pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata
       prevista dal secondo comma dello stesso art. 434”.

(39) - Tale modus operandi ha suscitato ampie riserve in dottrina. Sempre nella già citata relazione
       dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, il riferimento è ad autorevole dottrina,
       quale DE SANTIS, Diritto penale dell’ambiente. Un’ipotesi sistematica, Milano, 2012; oppure L.
       VERGINE, Il c.d. disastro ambientale: l’involuzione interpretativa dell’art. 434 cod. pen. (parte prima), in
       Ambiente e Sviluppo, 6/2013; oppure, ancora, F. GIUNTA, I contorni del “disastro innominato” e
       l’ombra del “disastro ambientale” alla luce del principio di determinatezza, in Giur. Cost., fasc. 4/2008.

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