Page 66 - Rassegna 2-2016
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REATI CONTRO L’AMBIENTE (C.D. ECOREATI):
        IL DELITTO DI DISASTRO AMBIENTALE ALLA LUCE DELLA LEGGE 68/2015

ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta
radioattività, impedimento del controllo ed omessa bonifica.

      Novità rilevante è rappresentata, inoltre, dalla figura del ravvedimento
operoso, il quale prevede un’apposita garanzia di attenuazione delle sanzioni
previste dalla norma per coloro che si adoperano al fine di evitare il verificarsi
di conseguenze ulteriori in seguito al compimento dell’attività delittuosa non-
ché per coloro che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, provvedono concretamente al ripristino dello stato dei luoghi, alla
messa in sicurezza o alla bonifica e per quei soggetti che collaborino con le
autorità prima della definizione del giudizio.

      Altra novità da segnalare è la previsione dell’obbligo a carico del soggetto
condannato del recupero dello stato dei luoghi oppure, ove possibile, del ripri-
stino degli stessi. Tale previsione è contenuta nell’art. 452 duodecies, ai sensi del
quale, in caso di condanna per uno dei delitti previsti dallo stesso titolo, il giu-
dice “ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato
dei luoghi, ponendone l’esecuzione al carico del condannato”.

      Ultima segnalazione necessaria è poi quella relativa al raddoppio dei ter-
mini di prescrizione del reato relativamente ai nuovi delitti, attraverso il quale il
legislatore ha inteso operare un inasprimento della disciplina della prescrizione
nei confronti di quest’ultimi, i cui termini risultano quindi raddoppiati rispetto
a quelli ordinari previsti dal codice penale.

      Secondo la giurisprudenza, tale novità è stata introdotta e pensata, eviden-
temente, “proprio in rapporto alle fattispecie di inquinamento e disastro
ambientale con condotte progressive e stratificate, in rapporto alle quali si trat-
terà evidentemente, nella giurisprudenza, di verificare il termine iniziale di
decorrenza”(40).

      E veniamo quindi al delitto di disastro ambientale.
      Il legislatore, in linea con quanto suggerito dalla Consulta e con l’intento
di superare le difficoltà di configurazione intrinsecamente connesse con il con-
cetto stesso di disastro ambientale(41), introduce nel codice penale l’art. 452 qua-
ter, tipizzando così un’autonoma figura di reato.

(40) - Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, op. cit.
(41) - Ibidem.

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