Page 62 - Rassegna 2-2016
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REATI CONTRO L’AMBIENTE (C.D. ECOREATI):
        IL DELITTO DI DISASTRO AMBIENTALE ALLA LUCE DELLA LEGGE 68/2015

      D’altra parte, ossia sul piano della proiezione offensiva, l’evento deve pro-
vocare un pericolo per la pubblica incolumità(29), per la vita o per l’integrità fisica
di un numero indeterminato di persone.

      La Corte ricostruisce quindi il concetto disastro innominato nel senso di
una figura nella quale far rientrare tutte quelle ipotesi che, sebbene non espres-
samente contemplate e descritte dalla norma, sono comunque idonee ad aggre-
dire il bene dalla stessa tutelato e cioè la pubblica incolumità. Nonostante tale
artificiosa e complessa conclusione, particolarmente interessante risulta però la
precisazione con la quale la Consulta congeda il giudice ricorrente.

      Nel concludere la sentenza, difatti, sottolinea che “sarebbe tuttavia auspi-
cabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni inter-
pretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del
disastro innominato - e tra esse, segnatamente, l’ipotesi del cosiddetto disastro
ambientale - formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legisla-
tore penale (…) nella cornice di più specifiche figure criminose”(30).

      La terminologia conclusiva adoperata dalla Corte dimostra che in realtà i
giudici, nonostante la difficoltosa opera di ricostruzione del concetto di disastro
innominato, non siano stati pienamente convinti del fatto che tale soluzione
normativa fosse sufficiente ed adeguata e ricomprendere le sempre più specifi-
che ipotesi di disastro ambientale, poiché nell’ottica di un’accresciuta attenzione
alla tutela ambientale nonché a quella dell’integrità fisica e della salute, si rende-
va necessaria e sempre più urgente una specifica attenzione e disciplina del
fenomeno ambientale.

      Molteplici furono anche gli interventi della Corte di Cassazione in relazio-
ne alla problematica in oggetto, la quale ha più volte considerato la figura di
disastro ambientale senza manifestare alcuna incertezza circa la sua astratta
configurabilità(31), diversamente da quanto avvenuto in dottrina.

(29) - La Corte specifica che deve trattarsi di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie,
       anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed
       estesi. Sul piano poi della proiezione offensiva, l’evento deve provocare un pericolo per la
       vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone.

(30) - Ibidem.
(31) - L. RAMACCI, Il “disastro ambientale” nella giurisprudenza di legittimità, op. cit.

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