Page 59 - Rassegna 2-2016
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LEGISLAZIONE E REATI AMBIENTALI
Inoltre, “l’inosservanza, da parte del legislatore, dell’onere di chiarezza
nella formulazione del precetto penale”(21), coinvolgerebbe anche ulteriori prin-
cipi costituzionali. Si ripercuoterebbe innanzitutto sul principio di colpevolezza
di cui all’art. 27 Cost., sul diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e sulla finalità
di prevenzione generale, poiché un precetto non sufficientemente chiaro e
comprensibile non potrebbe adeguatamente funzionare, “non consentendo al
destinatario la comprensione del comportamento vietato”(22).
Siffatte considerazioni, quindi, indurrebbero a ritenere tale disposizione
non rispettosa del principio di tassatività-precisione e dunque lesiva degli artt.
25, comma 2, 24 e 27 Cost. In relazione poi al testo della suddetta norma, essa
rivelerebbe una insufficiente capacità informativa nella parte in cui incrimina
“chi compie atti diretti a cagionare un altro disastro”, poiché per tale parte, oltre
a non descrivere la condotta, non determinerebbe in modo sufficientemente
adeguato né l’evento che la condotta deve essere idonea a cagionare - il disastro,
appunto - né gli ulteriori eventi di pericolo - il pericolo per la pubblica incolu-
mità - o di danno - il verificarsi del disastro - che perfezionano il delitto.
La fattispecie incriminatrice, cioè, pur contemplando espressamente l’ipo-
tesi di disastro innominato, non chiariva affatto in cosa dovesse consistere tale
condotta, non specificava l’evento primario e neanche il settore della vita socia-
le nel quale il fatto incriminato dovesse collocarsi o comunque incidere, pale-
sando così non solo una evidente vaghezza del concetto impiegato - il disastro
innominato - ma soprattutto un’eccessiva elasticità dei suoi elementi descrittivi
e delle formule utilizzate. Neppure potrebbe farsi riferimento, per spiegare la
logica di tale costrutto normativo, alla ratio che aveva indotto il legislatore,
secondo la quale la disposizione enunciata, nella parte in cui contempla l’ipotesi
di altro disastro “sarebbe diretta a colmare ogni eventuale lacuna che, in conse-
guenza della continua evoluzione tecnica, possa presentarsi nel sistema dei
delitti contro la pubblica incolumità”(23), evidenziando così che l’intenzione del
(21) - Ibidem.
(22) - Ibidem.
(23) - Nella già citata sentenza, difatti, si evidenzia proprio tale aspetto. La voluntas legis risultante
dalle indicazioni contenute nella relazione ministeriale al progetto del codice penale, sottoli-
nea proprio tale specifica finalità.
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