Page 56 - Rassegna 2-2016
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REATI CONTRO L’AMBIENTE (C.D. ECOREATI):
IL DELITTO DI DISASTRO AMBIENTALE ALLA LUCE DELLA LEGGE 68/2015
2. Nuovi reati ambientali e questioni di legittimità costituzionale. In
particolare: il delinearsi del concetto di disastro ambientale e l’evolu-
zione di tale delitto al fine di colmare un vuoto normativo
Al fine di pervenire ad un’analisi dettagliata del nuovo delitto di disastro
ambientale, introdotto nel codice penale ad opera della legge 68/2015, è tutta-
via necessario ripercorrerne brevemente l’iter normativo con particolare riferi-
mento al disegno di legge n. 1345(12).
Tale atto è stato sin da subito valutato in termini positivi, dato il suo apprezza-
bile intento di fornire la materia della tutela penalistica dell’ambiente di una disciplina
esaustiva. Ripercorrendo alcune osservazioni di carattere generale, appare con eviden-
za che il proposito del legislatore sia stato quello di intervenire sulla materia ambien-
tale in modo puntuale e più specifico, al fine di colmare le lacune lasciate in eredità
dalla precedente normativa di settore. Quest’ultima, difatti, pur offrendo un grado di
tutela minima - prevedendo principalmente ipotesi contravvenzionali - sembrava tut-
tavia inadeguata ad affrontare la problematica ambientale, soprattutto tenendo conto
del non poco rilevante fenomeno del cosiddetto “crimine ambientale”(13).
Si vuole così, alla luce delle più recenti consapevolezze - o forse potrem-
mo dire sensibilità - acquisite in tale ambito e delle potenziali conseguenze che
un danno ambientale può comportare incidendo su vari aspetti della vita socia-
le, delineare un quadro normativo sufficientemente chiaro “del danno enorme
arrecato all’ambiente, complessivamente considerato, da tali pratiche illegali,
per lungo tempo rimaste prive di adeguati controlli e sanzioni”(14).
(12) - A.S. n. 1345, XVII Legislatura, da Senato della Repubblica, sito ufficiale.
(13) - Tale aspetto viene evidenziato nella già citata relazione della Procura della Repubblica di Santa Maria
Capua Vetere, nella quale si sottolinea che la normativa vigente in materia ambientale, prima della
entrata in vigore delle nuove disposizioni, fosse inadeguata ad affrontare il fenomeno dilagante del “cri-
mine ambientale” in quanto “consente l’accertamento e la sanzionabilità delle piccole e singole violazioni (spesso con-
notate da condotte solo formali e non sempre realmente offensive per l’ambiente) ma non permette un intervento investigativo
e repressivo efficace nei confronti delle aggressioni all’ecosistema caratterizzate dalla vastità e continuità dei fenomeni”.
(14) - Ibidem. Si legge ancora nella relazione un passaggio particolarmente interessante e cioè che spes-
so l’aggressione all’ambiente nelle forme più gravi “non si esaurisce in un’unica condotta e quindi si carat-
terizza, quasi sempre, per la reiterazione nel tempo di più comportamenti non sempre contestuali o in immediata
successione e continuità temporale”. A ciò consegue che la dannosità delle singole condotte, proprio perché queste ulti-
me sono una mera “frazione” di un meccanismo criminale complesso, non è immediatamente evidenziabile”.
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