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LEGISLAZIONE E REATI AMBIENTALI
Il riconoscimento di tale valore, inteso quale tutela e protezione del bene
ambiente, sarà effettuato dalla stessa Corte di Cassazione la quale non solo ne
rinverrà il fondamento proprio nell’art. 9 ma interpreterà tale norma in una
visione dinamica, nel senso di protezione complessiva dei valori naturali intesi
in senso non solo estetico(7).
Sarà poi la riforma del titolo V, operata con la legge costituzionale 3/2001,
ad introdurre nella nostra Costituzione - attraverso l’art. 117, comma 2 lett. s -
il termine ambiente, riservando allo Stato la legislazione in materia di tutela
ambientale, ecosistema e beni culturali, sebbene senza fornire agli interpreti una
definizione di tali concetti.
Ciò porterà la Corte Costituzionale, con una serie di pronunce successive,
a ribadire la rilevanza dell’ambiente quale bene costituzionalmente protetto,
oltre che valore ed interesse fondamentale garantito e tutelato da una norma di
rango superiore.
Proseguendo nell’intento di evidenziare i punti di maggiore rilevanza
nell’evoluzione della normativa ambientale, è poi necessario un breve cenno al
D. lv. 152/2006 (cosiddetto testo unico ambientale).
Tale decreto, composto da 318 articoli, 47 allegati e suddiviso in sei parti,
è frutto della legge delega 308/2004 avente ad oggetto “Delega al Governo per
il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione”(8) e si poneva lo scopo di riorganiz-
zare l’intera disciplina ambientale attraverso un coordinamento tra normativa
interna e comunitaria.
È da rilevare, comunque, non solo come il suddetto dettato normativo
abbia spinto la giurisprudenza di merito a sollevare una serie di ricorsi al
Giudice delle Leggi, ma anche che molteplici ed immediati siano stati i succes-
sivi interventi correttivi di cui il primo con l. 228/2006.
È però necessario sottolineare che, malgrado i citati interventi normativi,
la definizione giuridicamente rilevante del bene ambiente non si rinveniva nella
legge, che la stessa definizione è stata ricostruita mediante una complessa ela-
borazione giurisprudenziale e dottrinale e che tale concetto è stato cioè ricavato
(7) - Cass. pen. sent. n. 421/83.
(8) - L. RAMACCI, op. cit., pag. 9.
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