Page 52 - Rassegna 2-2016
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REATI CONTRO L’AMBIENTE (C.D. ECOREATI):
        IL DELITTO DI DISASTRO AMBIENTALE ALLA LUCE DELLA LEGGE 68/2015

ampliando così l’accezione letterale della disposizione ed “introducendo il dirit-
to alla salubrità ambientale quale esplicita imposizione di limitare o eliminare le
cause dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua, ecc.. al fine di prevenire l’insorgen-
za di patologie nel singolo e nella società”(4), leggendo così l’art. 32 quale norma
introduttiva del diritto alla salubrità ambientale.

      Ciò ha indotto dottrina e giurisprudenza ad estendere progressivamente
l’ambito di tutela garantito da quest’ultima disposizione al punto da far rientrare
in essa anche il diritto alla salubrità dell’ambiente, posto che ogni attentato ad
esso produrrà inevitabilmente determinati effetti e conseguenze sugli aspetti
relativi alla salute umana.

      Fu poi la legge 349/1986 a fornire le prime indicazioni alla stregua delle
quali provare a ricostruire il concetto di ambiente, inducendo così anche la
Corte Costituzionale a riconoscerne la rilevanza nonostante le iniziali incertez-
ze generate da questo concetto così indefinito.

      La Corte, in particolare, “ha evidenziato lo sforzo del legislatore di dare
un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell’ambiente come diritto fonda-
mentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare isti-
tuti giuridici per la sua protezione”(5).

      Sempre in tale contesto, si evidenzia come sia difficile individuare un’unica
concezione di ambiente, posto che essa comprende “la conservazione, la razionale
gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio
in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici
terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato
naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni”(6).

      Viene così avvertita l’esigenza di intendere la salvaguardia ambientale
come qualcosa di necessario e fisiologico per la collettività e per i cittadini,
imposta da norme costituzionali - gli artt. 9 e 32, per l’appunto - che la portano
ad acquisire il significato di valore.

(4) - F. GARGALLO DI CASTEL LENTINI, L’ambiente come diritto fondamentale dell’uomo, da www.dirittoam-
      biente.com, testata giornalistica on line.

(5) -L. RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, Padova, 2007. Il riferimento dell’autore è a Corte Cost.
      sent. 210/87.

(6) - Ibidem.

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