Page 51 - Rassegna 2-2016
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LEGISLAZIONE E REATI AMBIENTALI

conseguenzialmente prodotto il diffondersi di un sempre maggiore e costante
interesse non solo per tale problematica ma anche per l’ecologia (dal greco,
òikos, casa, ambiente, lògos)(2), la scienza dedita allo studio degli ambienti.

      Una delle più recenti e complesse tematiche, difatti, è proprio quella rela-
tiva alle cause dell’acuirsi della crisi tra l’uomo e l’ambiente e delle possibili solu-
zioni per la ricomposizione di tale rapporto.

      A tal fine, sarebbe necessario riflettere sulla posizione che l’uomo occupa
nel contesto ambientale, poiché egli è stato sin dalle origini pienamente inserito
nella natura e tale rapporto si è manifestato nel corso dei secoli grazie a diffe-
renti espressioni di idee, strumenti, culture.

      Tra l’uomo e l’ambiente si è nel tempo creato un così stretto legame che
può essere interpretato in un duplice senso: da una parte, l’uomo che modifica
l’ambiente in cui vive e dall’altra, l’ambiente modificato che costringe l’uomo ad
adattarsi a quei cambiamenti da lui stesso posti in essere(3).

      L’essere umano, quindi, è parte integrante dell’ambiente in cui vive e di
tale oramai acquisita consapevolezza è oggi ben cosciente il nostro legislatore.

      Nel periodo di genesi della Costituzione, tuttavia, i Padri Costituenti ope-
rarono solo indirettamente un riferimento a quello che sarà poi il concetto di
ambiente nell’art. 9 Cost., ai sensi del quale “La Repubblica promuove lo svi-
luppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico ed artistico della Nazione”.

      E proprio l’art. 9 è stato per molto tempo l’unico riferimento normativo
cui i giuristi poterono rinviare nel corso dei loro studi sulla materia, mossi dal-
l’esigenza di rinvenire nel tessuto costituzionale norme di rango superiore cui
poter ricorrere per interpretare le esigenze della tutela paesaggistica.

      Tenendo conto dello stretto legame esistente tra l’essere umano ed il con-
testo in cui vive, nonché del fatto che ogni attentato alla integrità ed alla salu-
brità dell’ambiente incide anche sugli aspetti legati alla salute dell’individuo,
l’art. 9 è stato successivamente letto in combinato disposto con l’art. 32 Cost.,
ai sensi del quale si sancisce che la tutela della salute è intesa non solo quale
diritto del singolo individuo, ma anche quale interesse della collettività,

(2) - Così in Utet, Grande Dizionario Enciclopedico, quarta edizione.
(3) - Ibidem.

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