Page 46 - Rassegna 2-2016
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TRAFFICO DI RIFIUTI LIQUIDI: UN CRIMINE AMBIENTALE
                       CON EFFETTI DEVASTANTI PER LA SALUTE PUBBLICA

mediante autobotte rifiuti liquidi di ogni genere, ivi inclusi quelli tossici di alcuni
cicli industriali, per poi farli sparire in inghiottitoi naturali, nella terra e nel mare
e così offrire a tali aziende un “servizio” di smaltimento a basso costo rispetto
alle cifre richieste dagli impianti ufficiali (rari e lontanissimi). Per supplire a tale
drammatica realtà emergente, il legislatore ha dovuto necessariamente creare
una deroga e, pur essendo il depuratore comunale un impianto disciplinato e
previsto entro la parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e pertanto totalmente
estraneo ad ogni forma di gestione di rifiuti anche liquidi come principio di par-
tenza), ha dovuto poi per forza di cose aprire in deroga gli impianti di depura-
zione pubblica anche agli autospurgo che trasportano rifiuti liquidi. Questa real-
tà sembra normale, in quanto di fatto in Italia sistematicamente tutti i giorni
ogni veicolo su gomma che trasporta liquami industriali o domestici di scarto si
reca presso depuratori comunali. In realtà, anche se questo è un fatto ormai
ordinario, a livello giuridico si tratta di una deroga eccezionale rispetto alla rego-
la di legge che vorrebbe il depuratore comunale totalmente estraneo per riceve-
re rifiuti liquidi di ogni tipo.

      E questo sulla base della rigida disciplina di confine tra “scarico” e “rifiuto
liquido” sopra esposta.

      Invece la deroga crea una pericolosa intersezione tra le due regole giuridi-
che, entro la quale si generano poi altri equivoci interpretativi.

      In base a tale deroga gli autospurgo con liquami di rifiuto liquido possono
giungere legalmente nel depuratore comunale soltanto con due ipotesi di regole
alternative:

      - la prima: se il depuratore comunale è anche autorizzato a trattare tali
rifiuti liquidi (realtà piuttosto difficile da reperire sul territorio): art.110 comma
2 D.Lgs n. 152/06;

      - la seconda: un depuratore comunale che resta solo tale, riceve questi
rifiuti liquidi in deroga purché gli stessi liquami rispettino i valori limite previste
dall’ente gestore dello scarico in fognatura (i liquami devono cioè essere in
regola a livello biologico e chimico con i parametri massimi di accettabilità pre-
visti per quell’impianto e per il sistema fognario connesso). Quest’ultima ipotesi
è quella comune e diffusa (art.110 comma 3 D.Lgs n. 152/06).

      Ora, per rispettare questa regola un autospurgo che trasporta rifiuti liquidi

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