Page 44 - Rassegna 2-2016
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TRAFFICO DI RIFIUTI LIQUIDI: UN CRIMINE AMBIENTALE
                       CON EFFETTI DEVASTANTI PER LA SALUTE PUBBLICA

zazione diretta verso un corpo ricettore entro il contesto del D.Lgs. n. 152/06
parte terza. In tal caso, questo rifiuto liquido dovrà comunque sempre restare
obbligatoriamente gestito entro il contesto del D.Lgs. n. 152/06 parte quarta da
parte dell’azienda.

      Se, invece, si provvede a riversare verso l’esterno tale liquame attraverso
un qualsiasi sistema (ivi incluso ad es. il mezzo fraudolento di utilizzare la tec-
nologia legale di uno scarico ordinario per riversarvi dentro - in questo caso in
modo totalmente illegale - il rifiuto liquido) si avrà un’ipotesi di smaltimento
illecito punito ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 parte quarta come gestione illecita
di rifiuti.

      Possiamo invece avere un’altra ipotesi del tutto antitetica. Infatti nel con-
testo aziendale il liquame proveniente da una fase di ciclo produttivo (cosiddet-
ta acqua di processo) per essere ufficializzata come acqua reflua di scarico ai fini
del D.Lgs. n. 152/06 parte terza necessita del preventivo regime autorizzatorio
entro i parametri sanciti dal medesimo decreto acque. Se l’azienda rispetta la
disciplina autorizzatoria e attiva il sistema di scarico in modo ordinario, tale
liquame, che inizialmente è un rifiuto liquido in senso stretto, verrà poi ufficial-
mente trasformato in un’acqua reflua di scarico in modo legale ai sensi del
D.Lgs. n.152/06 parte terza.

      Tuttavia, ove l’azienda effettui direttamente il riversamento di tali liquami
verso un corpo ricettore, e sostanzialmente adotti tutte le tecnologie pertinenti
per realizzare uno scarico in senso stretto, ma non ricorra preventivamente
all’assenso della pubblica amministrazione, avremmo così uno scarico illegale.

      In questo caso, si badi bene, il liquame era potenzialmente idoneo, per
composizione, natura e destinazione virtuale, per essere trasformato giuridica-
mente da rifiuto liquido in acqua reflua di scarico. Se l’azienda avesse seguito la
filiera ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 152/06 parte terza, tale trasformazione
sarebbe stata regolarizzata e quindi l’azienda avrebbe potuto effettuare regolar-
mente lo scarico, rispettando poi i parametri tabellari del decreto acque.
L’azienda ha, invece, omesso l’aspetto formale, cioè attivando lo scarico senza
alcuna autorizzazione preventiva della pubblica amministrazione. Nel caso spe-
cifico in cui tutti i parametri, che sarebbero stati potenzialmente autorizzabili
dalla P.A., fossero rispettati, e dunque fosse stata impiantata la tecnologia neces-

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