Page 41 - Rassegna 2-2016
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LEGISLAZIONE E REATI AMBIENTALI
Di conseguenza oggi le parole chiave sono di tre tipi all’interno della nor-
mativa sugli inquinamenti, incrociata nel rapporto stretto tra la parte terza e la
parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 e ad ogni terminologia corrisponde un preci-
so quadro disciplinatorio formale.
Abbiamo dunque una tripartizione di sostanze liquide che in se stesse pos-
sono apparire sostanzialmente identiche ma che in realtà vengono differenziate
dal ciclo di origine e trattamento nonché dai sistemi adottati per gestirle.
Si tratta di:
- “rifiuti” liquidi di tipo ordinario”: sono soggetti integralmente al D.Lgs.
n. 152/06 parte quarta dalla fase di produzione (che può essere aziendale ma
anche privata) al deposito temporaneo in sito di produzione, al trasporto
mediante veicolo ed alla fase finale di smaltimento all’interno di un impianto di
trattamento appropriato;
- “acque reflue” (e cioè acque di processo o di scarico diretto): sono sog-
gette integralmente, se la P.A. autorizza preventivamente il sistema connesso,
alla disciplina di deroga del D.Lgs. n. 152/06 parte terza dalla fase di produzio-
ne (che anche in questo caso può essere aziendale o privata), alla fase di depu-
razione preventiva fino al riversamento mediante canalizzazione diretta verso
un “corpo ricettore”;
- “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”: si tratta in pratica degli ex “sca-
richi indiretti” (oggi aboliti) che, ad esempio, vengono riversati in vasche o fusti;
sono disciplinati integralmente dal D.Lgs. n. 152/06 parte quarta dalla fase della
produzione (aziendale o privata), alla fase del deposito temporaneo (o stoccag-
gio) nel sito di produzione aziendale, al prelievo e trasporto mediante un vetto-
re ed allo smaltimento finale presso un impianto di trattamento appropriato che
gestisce rifiuti liquidi.
Va sottolineato che i “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue” restano
totalmente disciplinati dal D.Lgs. n. 152/06 parte quarta sia nella fase di raccolta
presso l’azienda (ad esempio una vasca di contenimento costituisce un “depo-
sito temporaneo” o - secondo i casi - uno stoccaggio) o presso una casa privata,
sia nella fase del trasporto (che dovrà essere effettuato rispettando le norme sul
trasporto dei rifiuti) sia nella fase finale del riversamento entro un impianto di
“trattamento” (non “depurazione”) finale che, ricevendo rifiuti, sarà soggetto
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