Page 36 - Rassegna 2-2016
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TRAFFICO DI RIFIUTI LIQUIDI: UN CRIMINE AMBIENTALE
                       CON EFFETTI DEVASTANTI PER LA SALUTE PUBBLICA

      Più di recente si segnala: «Secondo giurisprudenza consolidata di questa
Corte i rifiuti allo stato liquido sono costituiti da acque reflue di cui il detentore
si disfi senza versamento diretto, avviandoli allo smaltimento, trattamento o
depurazione, a mezzo di trasporto, in quanto a differenza degli scarichi di reflui
liquidi, non vengono convogliati in via diretta in corpi idrici ricettori; di conse-
guenza lo smaltimento di tali rifiuti deve essere autorizzato, anche se il produt-
tore intende destinarli al recupero (cfr. ex multis Cass. pen. Sez. 3 n. 20679
dell’11.3.2004)… il discrimine tra applicabilità della disciplina in materia di tutela
delle acque e quella in materia di rifiuti è rappresentato dal fatto che le acque
reflue siano o meno convogliate senza soluzione di continuità nel suolo, nel sot-
tosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di col-
lettamento (cfr. Cass. Sez. 3 n. 22036 del 13.4.2010). Sicché, come ribadito anche
di recente, sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina
dell’art. 256 del D.L.vo n.152 del 2006, gli effluenti di bestiame che, in luogo di
defluire direttamente nelle condotte di scarico, siano raccolti in apposite vasche
a tempo indeterminato (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n.15652 del 16.3.2001)» (Corte di
Cassazione Penale, sezione III, sentenza del 20 dicembre 2012, n. 49454).

      Di conseguenza, un’azienda (ma anche una abitazione privata) solo se
opera uno scarico “diretto” - e cioè effettua il versamento del liquame diretta-
mente dal ciclo produttivo verso il corpo ricettore - resta soggetta unicamente
alla disciplina dettata dalla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto tale
disciplina codifica e regolamenta in modo specifico tale tipo di scarico.

5. Perché chi delinque con i liquami tende a spacciare la propria attività
   come “scarico” per rientrare nelle sanzioni della parte terza del
   D.Lgs. n. 152/06?

      Perché le sanzioni sono molto più modeste di quelle contenute invece nella
parte quarta che riguarda i rifiuti anche liquidi. La parte terza è infatti sostanzial-
mente depenalizzata o microcriminalizzata, prevede regole di sola forma e di
scarsa sostanza, è limitata da procedure per il controllo, prelievo ed analisi estre-
mamente complesse che rendono spesso vani gli accertamenti della P.G.

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