Page 37 - Rassegna 2-2016
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LEGISLAZIONE E REATI AMBIENTALI

      La parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 reca: “Norme in materia di difesa
del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e
di gestione delle risorse idriche”. Con questa parte del cosiddetto T.U. ambien-
tale si è cercato di riunire in un unico provvedimento delle disposizioni norma-
tive precedentemente frammentate in una pluralità di testi e concernenti mate-
rie ritenute fortemente interconnesse. Tuttavia tale normativa, dopo aver enun-
ciato e delineato una serie di importanti principi finalizzati agli obiettivi di tutela
giuridica delle acque, in sede sanzionatoria si rivela un gigante dai piedi d’argilla.
Infatti, tutto il sistema sanzionatorio è meramente formale e non prevede alcun
principio sostanziale, e nel contempo è impostato solo su sanzioni sostanzial-
mente depenalizzate o - al massimo - micropenalizzate con effetto deterrente
repressivo praticamente irrilevante. Ma il dato più significativo da sottolineare
è il fatto che in tutta questa disciplina giuridica praticamente non esiste un reato
sostanziale di inquinamento idrico! Infatti, una attenta lettura degli articoli che
riguardo le sanzioni (anche penali) di questa parte terza del D.Lgs. n. 152/06
evidenzia come non è previsto nessun reato diretto e specifico di danno
ambientale per chi inquina un corso d’acqua pubblico. Manca, appunto, una
sanzione penale di tipo sostanziale che vada a concernere il deterioramento
delle acque, e dunque possiamo affermare che nella norma in questione alla fine
manca la sanzione principale e cioè una previsione specifica di punibilità per chi
inquina sostanzialmente le acque.

      Si veda, al riguardo, che il reato più importante considerato come di
“inquinamento idrico” nella terminologia comune in realtà è soltanto un illecito
di pura forma che non punisce chi inquina, ma solo chi non rispetta le regole
per inquinare stabilite nella stessa norma; si tratta infatti di un reato (ma in alcu-
ni casi anche di un blando illecito amministrativo) che viene applicato non a chi
ha danneggiato un corso d’acqua pubblico inquinandolo, ma a chi ha riversato
le proprie acque di scarico su un corpo ricettore (così la legge definisce le nostre
preziose acque pubbliche...) non rispettando i livelli tabellari per “inquinare
legalmente” stabiliti dalla norma stessa. La sanzione pertanto non punisce l’in-
quinamento ma un comportamento... Ebbene, oggi nell’ottica antiquata della
norma in esame non inquina chi inquina realmente, ma inquina chi non rispetta
le regole stabilire al momento dalla legge per inquinare.

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