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TRAFFICO DI RIFIUTI LIQUIDI: UN CRIMINE AMBIENTALE
CON EFFETTI DEVASTANTI PER LA SALUTE PUBBLICA
Quindi: la parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina i rifiuti allo stato
liquido, mentre la parte terza dello stesso decreto disciplina le acque di scarico.
Il criterio interpretativo fondamentale per l’applicazione della normativa
sui rifiuti risiede nel fatto che la parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina
tutte le singole operazioni di gestione (ad esempio: conferimento, raccolta, tra-
sporto, ammasso, stoccaggio, etc.) dei rifiuti prodotti da terzi, siano essi solidi
o liquidi, fangosi o sotto forma di liquami. Restano escluse quelle fasi, concer-
nenti rifiuti liquidi (o assimilabili), relative allo scarico e riconducibili alla disci-
plina stabilita dalla norma specifica sugli scarichi. Ne consegue che la disciplina
degli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi in conto terzi e relative ulteriori
operazioni, che presuppongono il trasporto non canalizzato delle acque di pro-
cesso, ricade sotto la normativa della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, men-
tre le operazioni connesse allo scarico delle acque, cioè all’immissione diretta e
al trattamento preventivo delle stesse, poste in essere dallo stesso titolare dello
scarico, sottostanno alla disciplina sulle acque.
Dunque lo “scarico” previsto dalla parte del D.Lgs. n. 152/06 sulle acque
appare come una deroga al concetto generale di rifiuto liquido.
La costruzione di geografia politica e giuridica del settore presenta il rifiu-
to liquido della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 come categoria generale di
base; le acque di scarico, provenienti solo dallo “scarico”, costituiscono una
specie di sottocategoria particolare che esula dal campo regolamentativo delle
disposizioni sui rifiuti. Pur tuttavia ove tale scarico cessi di essere diretto (e cioè
venga spezzata la linea di riversamento immediato tra ciclo produttivo e corpo
ricettore) e venga di conseguenza realizzato uno scarico in vasca o comunque
con trasporto altrove dei liquami in via mediata ed indiretta, tale interruzione
funzionale del nesso di collegamento diretto ciclo produttivo/corpo ricettore
trasforma automaticamente il liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido.
Non avremo più uno “scarico”, non si avrà dunque più di conseguenza la dero-
ga sopra espressa e la disciplina torna automaticamente nel contesto generale
della parte sui rifiuti del D.Lgs. n. 152/2006. Così come evidenziato anche dai
giudici della Cassazione: «… la disciplina sugli scarichi trova applicazione sol-
tanto se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed
attuato mediante un sistema stabile di collettamento.
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