Page 35 - Rassegna 2-2016
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LEGISLAZIONE E REATI AMBIENTALI

      Se presenta, invece, momenti di soluzione di continuità, di qualsiasi gene-
re, si è in presenza di un rifiuto liquido, il cui smaltimento deve essere come tale
autorizzato» (cit. Corte di Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 21 aprile
2015, n. 16623).

      Ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina da applicare non è
dunque lo stato fisico della sostanza (liquidità), bensì l’immissione diretta o
meno in un corpo ricettore e, in questo secondo caso, se trattasi di “rifiuto liqui-
do” o di “acqua reflua”. La linea di demarcazione tra l’una e l’altra disciplina è
che le disposizioni sui rifiuti disciplinano tutte le fasi di gestione del “rifiuto
liquido” dalla sua produzione fino allo smaltimento presso un impianto di trat-
tamento specifico per rifiuti (regola base) o, in deroga di eccezione ma in realtà
di prassi quotidiana comune, in un impianto di depurazione pubblica nel rispet-
to delle condizioni di cui all’art. 110, commi 1 o 2, D.Lgs. n. 152/2006. La parte
terza del D.Lgs. 152/2006 disciplina le operazioni connesse allo scarico di
acque reflue canalizzate o convogliate (immissione diretta) e alla loro depura-
zione preventiva, posta in essere dallo stesso titolare dello scarico.

      La Corte di Cassazione (Sezione III penale, sentenza dep. 3 agosto 1999 n.
2358 - Pres. Tonini) precisa che: «prendendo atto della coincidenza parziale tra
acque di scarico e rifiuti liquidi» si deve assumere «come unico criterio di discri-
mine tra le due discipline, non già la differenza della sostanza, bensì la diversa
fase del processo di trattamento della sostanza, riservando alla disciplina della
tutela delle acque solo la fase dello “scarico”, cioè quella della immissione diretta
nel corpo ricettore». Massima valida oggi anche in vigenza del D.Lgs. n. 152/06.

      Ancora molto significativa la seguente pronuncia della Suprema Corte:
“… sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina dell’art.
256 D.Lgs. n. 152 del 2006, i reflui stoccati in attesa di un successivo smaltimen-
to, fuori del caso delle acque di scarico, ovvero di quelle oggetto di diretta
immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condot-
ta o un sistema stabile di collettamento (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009 Rv.
244783) e che l’interruzione funzionale del nesso di collegamento diretto fra la
fonte di produzione del liquame e il corpo ricettore determina la trasformazio-
ne del liquame di scarico in un ordinario rifiuto liquido (…)” (Corte di
Cassazione Penale, sezione III, sentenza del 10 giugno 2010, n. 22036).

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